VOLATILI DA CORTILE

VOLATILI DA CORTILE: Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile.
Proroga e modifica dell’ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile». (19A08141) (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019)
Requisiti strutturali degli allevamenti
1. I locali di allevamento devono essere dotati di:
a. Pavimento, in buono stato di manutenzione, in cemento o in
materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e
disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni;
b. Pareti e soffitti lavabili in buono stato di manutenzione;
c. Attrezzature lavabili e disinfettabili;
d. Efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione
dei capannoni dotati di parchetti esterni.
e. Le strutture dei locali di allevamento devono essere in
buono stato di manutenzione.
f. I capannoni devono altresi’ essere dotati di chiusure
adeguate.
g. Ciascun capannone deve essere dotato della cosiddetta
«dogana danese», rappresentata da una struttura che non consenta
l’accesso diretto del personale all’area dove si trovano gli animali,
senza aver prima indossato calzature dedicate al singolo capannone.
2. Tutti gli allevamenti devono possedere:
a. Barriere (cancelli o sbarre mobili) idonee a evitare
l’accesso incontrollato di persone e automezzi, inoltre all’ingresso
devono essere apposti cartelli di divieto di accesso agli estranei;
deve essere presente un’area di parcheggio, situata preferibilmente
all’esterno dell’allevamento, chiaramente identificata, per la sosta
dei veicoli sia del personale dell’azienda sia dei visitatori. Tale
zona deve essere nettamente separata dall’area di allevamento, alla
quale deve essere possibile accedere solo attraverso la zona filtro.
Presenza di un contenitore per i rifiuti nelle vicinanze della
barriera.
b. Area di disinfezione per gli automezzi antistante l’area di
allevamento, con fondo impermeabile e per quanto possibile, in
considerazione della situazione ambientale, attrezzata con
apparecchiature fisse; in caso di ampliamenti/ristrutturazioni/nuovi
insediamenti, le apparecchiature devono essere obbligatoriamente
fisse. Tutti gli allevamenti avicoli devono essere dotati di un
impianto fisso preferibilmente automatizzato per la disinfezione
degli automezzi. Laddove non fosse possibile l’automatizzazione
dell’impianto di disinfezione dovra’ essere disponibile una procedura
di disinfezione validata dal Servizio veterinario competente. Tutti
gli automezzi che entrano in allevamento devono passare per tale area
ed essere disinfettati.
c. Piazzole di carico e scarico dei materiali d’uso e degli
animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili,
disinfettabili, ben mantenute e di dimensioni minime pari
all’apertura del capannone e che consentano che tutte le fasi di
carico/scarico avvengano su tale area e che siano di un fondo solido
ben mantenuto;
d. Per i nuovi fabbricati destinati all’allevamento
commerciale, un sistema di caricamento del mangime dall’esterno della
recinzione;
e. Aree di stoccaggio dei materiali d’uso (attrezzature di
allevamento, materiali, lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.)
chiuse in modo da evitare qualsiasi contatto con l’avifauna
selvatica;
f. Una zona filtro, posizionata all’ingresso dell’allevamento,
dotata di spogliatoio, lavandino e detergenti. Tale zona deve essere
mantenuta pulita e in ordine e dotata di calzature e tute specifiche.
L’accesso all’area di allevamento deve avvenire esclusivamente
attraverso tale zona filtro;
g. Uno spazio protetto per il deposito temporaneo dei rifiuti;
non e’ ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai
capannoni;
h. Idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo
l’accesso all’allevamento, al fine di garantire una migliore
attuazione delle pratiche previste nei precedenti punti;
i. Altri edifici eventualmente presenti all’interno del
perimetro aziendale (es: abitazione, depositi materiali non inerenti
l’allevamento, etc.), non destinati all’attivita’ dell’allevamento,
devono essere separati per quanto possibile dall’area di allevamento
al fine di impedire situazioni promiscue.
3. Fermo restando quanto previsto dal Decreto del Ministro della
salute 25 giugno 2010, negli allevamenti appartenenti al circuito
rurale (svezzatori), ogni ambiente (stanza) deve essere delimitato da
pareti lavabili e disinfettabili e dotato di proprio accesso
indipendente, anche nel caso confini su uno o piu’ lati con altre
unita’ produttive.
Norme di conduzione
1. E’ fatto obbligo al proprietario dell’allevamento di:
a. Vietare l’ingresso a persone estranee. In deroga alla
presente lettera, negli allevamenti di svezzamento, il responsabile
deve limitare il piu’ possibile l’accesso di estranei all’area di
allevamento e impedire il contatto diretto con i volatili;
b. Dotare il personale di vestiario e calzature monouso o in
alternativa lavabili e puliti per ogni intervento da effettuare in
allevamento;
c. Consentire l’accesso all’area di allevamento solo agli
automezzi destinati all’attivita’ di allevamento e previa accurata
pulizia e disinfezione del mezzo all’ingresso in azienda;
d. Registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso
dall’azienda del personale autorizzato (indicandone le mansioni),
degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;
e. Mantenere le aree circostanti i capannoni pulite e ordinate
con erba tagliata, assenza di oggetti e materiali;
f. Predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli
insetti nocivi;
g. Predisporre un protocollo di pulizia e disinfezione dei
locali e degli automezzi;
h. Vietare al personale che opera anche saltuariamente
nell’allevamento di detenere volatili propri;
i. Lavarsi accuratamente le mani almeno all’inizio e alla fine
dell’attivita’ lavorativa in allevamento;
l. Verificare che il personale esterno, anche non dipendente,
che accede all’allevamento attui correttamente le procedure di
biosicurezza previste dal presente allegato.
2. Relativamente al personale che opera all’interno di un
allevamento e’ fatto obbligo al proprietario dell’allevamento di:
a. Assicurare che il personale di cui si avvale per le
operazioni in allevamento abbia ricevuto specifica formazione sulle
modalita’ operative che garantiscono il rispetto dei requisiti di
biosicurezza; tale formazione deve essere attestata da un documento
firmato dallo stesso detentore/proprietario, tale procedura deve
essere garantita anche per il personale esterno che opera
saltuariamente in allevamento;
b. Tenere registrazione del personale impiegato compreso quello
esterno (es. squadre di carico, vaccinatori, etc.), con indicazione
della mansione e dei documenti comprovanti la formazione;
c. Dichiarazione scritta e firmata da parte del personale che
opera all’interno dell’allevamento, sia in modo continuativo sia
saltuario, di non detenere volatili propri.
d. Le Ditte e i soggetti che forniscono servizi agli
allevamenti (vaccinazione, carico animali, etc.) devono assicurare
che il personale che lavora a contatto con gli animali sia in regola
con quanto previsto dalla presente Ordinanza, inoltre devono tenere
una registrazione puntuale e velocemente consultabile, di tutte le
movimentazioni del personale con le date e gli allevamenti dove
questo ha operato;
e. I veterinari e le altre figure tecnico/sanitarie che entrano
negli allevamenti a qualsiasi titolo (veterinari, mangimisti,
incaricati dalle filiere, libero professionisti, ecc.) sono tenuti a
registrare le proprie movimentazioni come previsto al precedente
punto.
3. Operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi
a. Tutti gli automezzi che accedono all’allevamento devono
essere puliti e disinfettati.
b. In particolare:
– deve essere presente e regolarmente verificata una
procedura di pulizia e disinfezione degli automezzi;
– gli automezzi destinati al trasporto degli animali per la
macellazione devono essere accuratamente puliti e disinfettati presso
il macello dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare
attenzione alla pulizia delle gabbie. A tal fine deve essere
predisposto un protocollo di sanificazione e disinfestazione delle
gabbie approvato dal Servizio Veterinario e inserito nel manuale di
autocontrollo del macello;
– gli automezzi destinati al trasporto delle uova devono
essere puliti e disinfettati presso il centro di imballaggio o altra
struttura autorizzata;
– gli automezzi che trasportano il mangime devono essere
puliti e disinfettati presso il mangimificio o altra struttura
autorizzata, almeno con cadenza settimanale;
– agli automezzi che trasportano pollina si applica quanto
previsto al successivo capitolo 9.
L’avvenuta pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere
documentate da apposita attestazione (modello 11, art. 64 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320). Copia di
tale documentazione deve essere consegnata al detentore/proprietario
degli animali dell’allevamento e conservata da quest’ultimo per le
eventuali verifiche da parte dell’autorita’ competente.
4. Disposizioni specifiche per la gestione degli allevamenti di
tacchini da carne
a. Negli allevamenti di tacchini da carne e’ consentito
esclusivamente l’accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti
direttamente da un incubatoio.
b. Negli allevamenti di tacchini da carne si applicano le
misure di cui all’Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2019.
c. In deroga alla precedente lettera a, e’ consentito
l’accasamento di tacchinotti di eta’ superiore a un giorno,
esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell’elenco
delle zone ad alto rischio di cui all’art. 5-ter della presente
ordinanza e richiamate nell’Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019.
d. In deroga alla precedente lettera b, e’ consentito allevare
tacchini all’aperto esclusivamente nelle zone non incluse nell’elenco
delle zone ad alto rischio di cui all’art. 5-ter della presente
ordinanza e richiamate nell’Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019.
e. Lo spostamento dei tacchini tra i diversi capannoni e’
limitato alle situazioni in cui e’ strettamente necessario e deve
essere effettuato con mezzi adeguati evitando il contatto diretto o
indiretto con selvatici. In presenza di situazione epidemiologica a
rischio, l’accasamento dei tacchinotti di un giorno dovra’ avvenire
per singolo capannone, inoltre l’accasamento a sessi misti dovra’
prevedere la separazione degli animali all’interno dello stesso
capannone in modo che, dopo il carico delle femmine, non sia
necessario spostare i maschi.
f. Il carico dei tacchini al macello deve essere effettuato
nell’arco di un tempo massimo di 10 giorni.
g. In deroga alla precedente lettera f, i Servizi Veterinari
possono autorizzare il carico degli animali, per l’invio al macello
in piu’ soluzioni, negli allevamenti situati al di fuori di zone
soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e
diffusive dei volatili e nelle aree del territorio non incluse
nell’elenco delle zone ad alto rischio, di cui all’art. 5-ter della
presente ordinanza e richiamate nell’Accordo Stato-Regioni 25 luglio
2019. La deroga puo’ essere concessa a seguito di verifica della
scrupolosa applicazione dei requisiti strutturali e gestionali di
biosicurezza e l’effettuazione di controlli virologici e sierologici,
che prevedano almeno il prelievo trascorsi 14 giorni dal carico delle
femmine, e 10 giorni prima del carico dei maschi.
h. Nelle zone individuate ad alto rischio, le regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano definite ad alto rischio ai
sensi del decreto del Ministro della salute 14 marzo 2018, possono
stabilire una procedura di gestione del territorio che preveda
l’accasamento dei tacchini per aree omogenee con tempistiche di
accasamento che comportino il carico degli animali in modo
sincrono/concomitante.
Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definite
ad alto rischio dal decreto del Ministro della salute 14 marzo 2018,
possono estendere a tutto il territorio di loro competenza quanto
previsto alle lettere a, b ed f.
5. Disposizioni specifiche per i centri di imballaggio, centri di
lavorazione uova e depositi
In tutti i centri di imballaggio:
a. Deve essere presente e regolarmente verificata una
procedura di pulizia e disinfezione degli automezzi e dei materiali
monouso;
b. Se i materiali vengono spediti ad altro stabilimento per
la pulizia e disinfezione, quest’ultimo non deve essere annesso ad
allevamento; deve essere presente inoltre e correttamente applicata
una procedura per garantire la rintracciabilita’ di tali
movimentazioni;
c. E’ vietato l’utilizzo dei bancali di legno. In deroga ne
e’ consentito l’utilizzo per l’invio di uova esclusivamente verso
centri di imballaggio non annessi ad allevamento, centri di
lavorazione, depositi o clienti finali.
Inoltre nei centri di imballaggio annessi ad allevamento:
a. e’ vietato ricevere e lavorare uova provenienti da altri
allevamenti e/o centri di imballaggio;
b. e’ vietato completare il carico delle uova su automezzi
provenienti da altri allevamenti;
c. e’ consentito il carico di uova su automezzi che
trasportano materiali (contenitori per uova e bancali) a condizione
che questi ultimi siano correttamente lavati e disinfettati;
d. in deroga ai precedenti punti a, b, c, i centri di
imballaggio annessi ad allevamenti che lavorano fino a un massimo di
100.000 uova al giorno, possono essere autorizzati a ricevere uova da
allevamenti di piccole dimensioni.
L’autorizzazione viene rilasciata dai Servizi veterinari locali
territorialmente competenti previa verifica del rispetto dei
requisiti previsti, che comunque dovranno essere monitorati almeno
annualmente, anche in occasione di altri controlli ufficiali.
6. Pulizie e disinfezioni
a. Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell’inizio del
successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente
sottoposti a pulizia e disinfezione, da eseguire secondo un
protocollo scritto che deve essere disponibile per le verifiche da
parte dell’Autorita’ competente.
b. Le attrezzature impiegate durante il ciclo produttivo per
attivita’ anche al di fuori dei capannoni (es: trasporto tacchini tra
un capannone e l’altro, fresatrici, muletti, etc.) devono essere
correttamente pulite e disinfettate dopo il loro utilizzo e comunque
prima di quello successivo.
c. La procedura deve inoltre garantire che le attrezzature, una
volta pulite e disinfettate, vengano correttamente gestiste e
stoccate in modo da evitare la successiva contaminazione.
d. Nel caso di allevamenti che effettuano il tutto pieno/tutto
vuoto, i silos devono essere puliti e disinfettati a ogni nuovo
ingresso di animali. Non e’ obbligatorio pulire i silos nei quali e’
presente ancora del mangime alla fine del ciclo produttivo.
e. In tutti gli altri allevamenti la pulizia e disinfezione dei
silos deve essere effettuata almeno una volta l’anno.
f. Negli allevamenti di svezzamento la pulizia dei capannoni
deve essere effettuata almeno una volta l’anno.
7. Vuoto biologico e vuoto sanitario
Per vuoto sanitario si intende il periodo di tempo che trascorre
dal momento del completamento delle operazioni di pulizia e
disinfezione al momento del successivo accasamento. Dopo le
operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell’inizio del nuovo
ciclo, e’ obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno 3
giorni dell’intero allevamento, o del capannone come previsto nei
successivi punti.
Per vuoto biologico si intende il periodo di tempo che trascorre
dal momento del completamento del carico degli animali al momento del
successivo accasamento.
Il vuoto biologico minimo per allevamento e’ il seguente:
i. 7 giorni: per i polli da carne;
ii. 21 giorni: per i tacchini, gli anatidi destinati alla
produzione di carne e per i riproduttori di qualsiasi specie sia in
fase pollastra sia in fase deposizione.
In deroga al precedente punto i., e’ consentito ridurre il
periodo del vuoto biologico per i tacchini da 21 a 14 giorni
esclusivamente negli allevamenti non situati nelle zone ad alto
rischio di cui all’art. 5-ter della presente ordinanza e richiamate
nell’Accordo Stato-regioni 25 luglio 2019 e al di fuori di zone
soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e
diffusive dei volatili.
Il vuoto biologico minimo per capannone da rispettare delle altre
aziende di allevamento e’ il seguente:
i. 14 giorni per i galli golden e livornesi, i capponi, le
faraone destinate alla produzione di carne, quaglie, piccioni da
carne, polli a collo nudo e comunque polli da carne a lento
accrescimento;
ii. 21 giorni per le galline per uova da consumo sia in fase
deposizione sia in fase pollastra;
iii. 14 giorni per la selvaggina da penna;
iv. 8 giorni per gli allevamenti di svezzamento.
Nel caso in cui nella medesima azienda (con l’esclusione degli
svezzatori) siano allevate specie avicole per le quali e’ previsto il
vuoto biologico per allevamento e altre per le quali e’ previsto il
vuoto biologico per unita’ produttiva, deve essere garantito il vuoto
biologico per allevamento. Eventuali deroghe possono essere valutate
nelle zone non a rischio e solo nel caso trattasi di allevamenti di
piccole dimensioni, che non effettuano vendita di animali vivi a
terzi e conferiscono esclusivamente al proprio macello aziendale
(macellazione sino a 10.000 capi di pollame/anno), annesso
all’allevamento di origine degli animali e che macella
prevalentemente volatili da questo provenienti, la cui attivita’ sia
finalizzata alla vendita diretta delle carni degli animali macellati
al consumatore finale o a dettaglianti a livello locale che
forniscano direttamente il consumatore locale.
Nelle zone ad alto rischio di cui all’art. 5-ter della presente
ordinanza e richiamate nell’Accordo Stato-regioni 25 luglio 2019, in
considerazione del rischio legato alle peculiari modalita’ di
allevamento, non e’ possibile allevare selvaggina da penna per
ripopolamento insieme ad altre specie di volatili.
8. Animali morti
a. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere
installate idonee celle di congelamento collocate all’esterno del
perimetro dell’area di allevamento, assicurando che il ritiro sia
effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere
collocate anche all’interno degli impianti a condizione che
l’operazione di carico avvenga all’esterno dell’allevamento. La
capienza delle celle deve essere proporzionale alle capacita’
produttive dell’allevamento e delle specie avicole allevate.
b. Al termine di ogni ciclo di allevamento, o anche piu’ volte
nel corso del ciclo produttivo nel caso di celle collocate
all’esterno dell’allevamento, gli animali morti devono essere inviati
a stabilimenti autorizzati ai sensi della vigente normativa.
c. In deroga a quanto previsto nel precedente punto 1, e’
consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di
allevamento nel caso di:
i. mortalita’ eccezionale; in questo caso il Veterinario
ufficiale anche effettuando idonei prelievi per escludere la presenza
del virus dell’influenza aviaria, accerta che la causa non sia
imputabile a malattie infettive denunciabili e rilascia il
certificato per il ritiro delle carcasse; tale procedura e’
obbligatoria anche qualora la mortalita’ eccezionale interessi
allevamenti in cui le celle siano collocate all’esterno
dell’allevamento;
ii. allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000
mq., allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo
continuo (galline ovaiole) e gli svezzatori; detti impianti devono
dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza
superiore al mese, posizionate in modo che l’automezzo non acceda
all’area di allevamento.
9. Gestione della lettiera e della pollina
Trasporto
Gli automezzi che accedono in allevamento per il ritiro della
pollina, qualora questo non avvenga a fine ciclo senza presenza di
animali, ma a cadenza ravvicinata (es. per destinazione biogas):
a. Dopo ogni scarico e comunque prima di accedere
all’allevamento, gli automezzi devono essere sottoposti ad accurata
pulizia e disinfezione, presso un apposito impianto. Un documento che
attesti tale operazione deve essere lasciato a disposizione
dell’allevatore;
b. L’automezzo deve essere attrezzato in modo da non disperdere
materiale nel tragitto; inoltre il materiale deve essere
adeguatamente coperto;
c. Qualora la pollina/lettiera esausta sia destinata a uso
agronomico:
i. Gli allevatori devono accertarsi che nella giornata
l’automezzo non sia precedentemente entrato in un altro allevamento a
meno che il proprio allevamento non risulti vuoto;
ii. Nel caso di ripetuti carichi nella stessa giornata nello
stesso allevamento, non e’ necessario effettuare la pulizia e
disinfezione dell’automezzo tra un carico e l’altro, fermo restando
l’obbligo di disinfezione all’ingresso dell’allevamento.
d. Per i nuovi allevamenti, e anche per gli esistenti dove la
situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che
permetta il ritiro del materiale senza che gli automezzi entrino in
allevamento;
e. Per gli allevamenti preesistenti: gli automezzi devono
accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che evitino
il piu’ possibile l’accesso all’area di allevamento. In ogni caso i
percorsi devono avere una superficie lavabile e disinfettabile.
Qualora cio’ non fosse possibile, deve essere garantita la
disinfezione degli automezzi in ingresso e in uscita e il
mantenimento dei percorsi in buone condizioni e puliti. Se la
situazione ambientale non consente una corretta separazione delle
attivita’, per quanto possibile, il carico deve essere effettuato
all’esterno dell’allevamento.
f. Sul registro di entrata/uscita automezzi devono essere
registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro
del materiale, anche se destinato per uso agronomico.
Stoccaggio
Gli allevamenti che detengono galline in gabbia e in voliera,
devono garantire lo stoccaggio della pollina, in condizioni adeguate,
per almeno sessanta giorni qualora sia richiesto dalle Autorita’
competenti in relazione alla situazione epidemiologica.
Gestione della pollina in focolaio
La pollina presente in un allevamento sede di focolaio, trascorso
il periodo previsto dalla vigente normativa in materia di influenza
aviaria, non puo’ in alcun caso essere destinata a uso agronomico, ma
deve essere trattata presso un impianto in grado di garantire
l’inattivazione del virus.
Impianti che ricevono/utilizzano pollina
a. Per i nuovi insediamenti produttivi avicoli la distanza da
un impianto (di biogas) che riceve/utilizza pollina non puo’ essere
inferiore a 500 metri.
b. Per i nuovi impianti (di biogas) che ricevono/utilizzano
pollina la distanza da insediamenti produttivi avicoli non puo’
essere inferiore a 500 metri.

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Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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Autore: Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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