VITIVINICOLO: Disposizioni nazionali riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Seguiranno poi le direttive di ogni Regione. La domanda di aiuto è presentata all’OP entro 31 maggio.
Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono: a) la riconversione varietale che consiste: 1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale; 2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo. b) la ristrutturazione, che consiste: 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto; c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. È esclusa l’ordinaria manutenzione. Le varie modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse di cui sopra, prendono il nome di Azioni. Qualora si effettuino le attività, di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario: I. mediante l’utilizzo di un’autorizzazione in suo possesso; 14 II. con l’impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso; III. estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione. È, comunque, necessario che vengano rispettate le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Superficie minima per le Operazioni La superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell’intervento comunitario è di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari. Le Regioni possono derogare ai predetti limiti, con la determinazione di cui all’articolo 2, comma 2 del citato DM n. 1411 del 3 marzo 2017.
Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:
a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura; b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione. La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l’importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha. Essa è calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, e successive modificazioni. Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l’azione è realizzata con l’impegno ad estirpare un vigneto. Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b), è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate, in una delle seguenti forme: 1) sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha; 2) sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate secondo le modalità stabilite all’articolo 24 del regolamento di esecuzione, e, comunque, con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 €/Ha, elevato a 15.000 €/Ha nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, tenendo presente quanto disposto dell’articolo 44 del regolamento delegato e dell’articolo 24 del regolamento di esecuzione. Le Regioni stabiliscono la modalità di erogazione dell’aiuto e la comunicano al Ministero. Esse sono responsabili per eventuali difformità rispetto a quanto stabilito all’articolo 46 comma 6 del regolamento, riscontrate dagli auditors comunitari nel corso delle prescritte visite di controllo. Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica le Regioni possono elevare gli importi di cui alla lettera b), punto 2, fino al raggiungimento dell’importo medio di 22.000 €/Ha, elevato a 24.500 €/Ha nelle Regioni classificate come regioni meno sviluppate, sia che il pagamento avvenga sulla base delle tabelle standard dei costi unitari che sulla base dei costi effettivamente sostenuti.
VITIVINICOLO: Disposizioni nazionali riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
