VENDITA PRODOTTI AGRICOLI ANCHE IN FORMA ITINERANTE, DA PARTE DELLE AZIENDE AGRICOLE

La legge di Bilancio 2018 , del 27 dicembre 2017, n. 205, all’articolo 1 comma 499, prevede il cosiddetto “street food”, cioè le aziende agricole potranno vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell’impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.

Di seguito il testo: ” L’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 13. (Distretti del cibo). – 1. Al fine di promuovere lo
sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire
l’integrazione di attivita’ caratterizzate da prossimita’
territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto
ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e
salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le
attivita’ agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del
cibo.
2. Si definiscono distretti del cibo:
a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui
all’articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
caratterizzati da un’identita’ storica e territoriale omogenea
derivante dall’integrazione fra attivita’ agricole e altre attivita’
locali, nonche’ dalla produzione di beni o servizi di particolare
specificita’, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e
territoriali, gia’ riconosciuti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
b) i distretti agroalimentari di qualita’ quali sistemi produttivi
locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da
significativa presenza economica e da interrelazione e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari,
nonche’ da una o piu’ produzioni certificate e tutelate ai sensi
della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni
tradizionali o tipiche, gia’ riconosciuti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione;
c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata
concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari,
di cui all’articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale,
caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle
imprese agricole e agroalimentari, nonche’ da una o piu’ produzioni
certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea,
nazionale e regionale;
e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o
periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attivita’
agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall’interrelazione e
dall’integrazione fra attivita’ agricole, in particolare quella di
vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attivita’ di prossimita’
di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo
territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto
solidale;
g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di
attivita’ di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione
alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel
rispetto dei criteri della sostenibilita’ ambientale, conformemente
alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori
per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di
consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli
per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua
divulgazione nonche’ per il sostegno e la valorizzazione della
gestione sostenibile anche di attivita’ diverse dall’agricoltura.
Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia
di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni
stabilite dalla medesima normativa.
3. Le regioni e le province autonome provvedono all’individuazione
dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale e’
costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.
4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il
consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni
relative ai contratti di distretto, di cui all’articolo 66, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. I criteri, le modalita’ e le procedure per l’attuazione degli
interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
6. Per le finalita’ di cui al comma 4 e’ autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l’anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2019.
7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attivita’
imprenditoriali ai sensi della lettera f) del comma 2, al comma 8-bis
dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo
le parole: “nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta e’
consentito” sono inserite le seguenti: “vendere prodotti agricoli,
anche manipolati o trasformati, gia’ pronti per il consumo, mediante
l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilita’ dell’impresa
agricola, anche in modalita’ itinerante su aree pubbliche o private,
nonche'” .

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Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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Autore: Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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