Applicabilità della valutazione “automatica” dell’articolo 34, comma 5, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, al valore dichiarato, in sede di donazione o dichiarazione di successione di quota di società semplice che non abbia redatto né bilancio nè inventario, con riguardo agli immobili della società.L’agenzia delle Entrate afferma quindi che nella fattispecie è applicabile l’articolo 34, comma 5 del Testo unico sulle successioni il quale dispone che non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore a quello risultante con l’applicazione dei coefficienti catastali ivi previsti; la valutazione “catastale” non si applica per i terreni edificabili.
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