sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di
pollame in Italia.
sono applicabili alle seguenti categorie
merceologiche: Pollo, Faraona, Anatra, Gallina ovaiola, Pollastra, Cappone, Pulcino e
Tacchino ed alle uova, da consumo e da cova, del genere Gallus.
Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni dei danni, i seguenti
soggetti:
a) imprese produttrici di uova da cova;
b) imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
c) imprese di allevamento di pollastre, ovaiole e di pollame da carne delle specie di cui
all’art. 1;
d) centri d’imballaggio di uova.
i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l’epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 ed il 30 giugno 2018.
Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 4, in relazione al tipo di sostegno richiesto, si riferiscono alle categorie merceologiche previste dall’articolo 3, paragrafo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323 e:
a) al numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione o declassate;
b) al numero di pulcini soppressi;
c) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente;
d) alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;
e) alla perdita di valore degli animali venduti fuori standard;
f) ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento.
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