“2. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite del valore della produzione superiori al 20% del valore della produzione media annua dell’imprenditore agricolo, conformemente all’articolo 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013. La stima dei danni deve essere effettuata mediante schema riportante i contenuti di cui al bollettino standard dell’allegato 6.2. Il valore della produzione media annua è dichiarato dall’ imprenditore agricolo nel PMI ed e verificato tramite l’utilizzo di “Standard Value” (SV) di cui all’Allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall’agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con la produzione più basso”.
“3. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro da parte del socio aderente, verificati la produzione realmente ottenibile, il danno sulla coltura/allevamento oggetto di copertura, l’esistenza del nesso di casualità tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 2 e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all’80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assoggettato a copertura mutualistica in tutti i casi in cui il valore assoggettato a copertura mutualistica risulta inferiore al valore della produzione media annua, il Soggetto gestore procede al calcolo dell’indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione”.
1. All’Allegato 1 del decreto 29 dicembre 2020, n. 9402305, punto 1.9 “settori per i quali è ammissibile il sostegno per lo strumento di stabilizzazione del reddito” è aggiunto il settore “BIETICOLO – SACCARIFERO”.
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