modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda il colore dell’etichetta per le categorie certificate dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e il contenuto del documento del fornitore,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione (2 ) stabilisce le prescrizioni in materia di etichettatura dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti per garantire l’identità e la tracciabilità di tali materiali di moltiplicazione e di tali piante da frutto durante la commercializzazione.
(2) (2) Ai sensi di tale direttiva, l’uso di etichette colorate per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto delle categorie pre-base, di base e certificate doveva essere sottoposto a revisione da parte della Commissione entro il 1o gennaio 2019.
(3) (3) Da un sondaggio condotto dalla Commissione risulta che la maggioranza degli Stati membri è a favore dell’uso obbligatorio di un’etichetta colorata per le categorie pre-base, di base e certificate dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. Dal sondaggio emerge anche che vari Stati membri commercializzano materiali Conformitas Agraria Communitatis («CAC») corredati di un documento del fornitore di colore giallo sotto forma di etichetta apposta ai materiali CAC.
(4) (4) Al fine di tener conto della prassi esistente negli Stati membri e di garantire una chiara distinzione tra il documento del fornitore per i materiali CAC e le etichette ufficiali per i materiali pre-base, di base e certificati, quando il documento del fornitore è apposto ai materiali CAC il colore dell’etichetta CAC dovrebbe essere giallo. Non dovrebbe essere imposto alcun colore speciale per il documento del fornitore quando questo non è apposto ai materiali CAC poiché in tal caso non sussiste alcun rischio di confusione con altri documenti o etichette.
(5) (5) La direttiva di esecuzione 2014/96/UE non prescrive un colore specifico per il documento del fornitore quando questo è apposto ai materiali CAC sotto forma di etichetta. Alcuni Stati membri utilizzano attualmente un colore diverso dal giallo per queste etichette. Al fine di evitare perturbazioni degli scambi, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di autorizzare, per un periodo transitorio, la commercializzazione sul proprio territorio di materiali CAC ai quali sono state apposte etichette di un colore diverso dal giallo qualora tali etichette colorate fossero già in uso fino al 1o aprile 2020.
MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO
