ISTANZA DI FALLIMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

ISTANZA DI FALLIMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE: nel caso in cui un’azienda agricola effettua oltre all’attività agricola, un’altra attività extragricola di tipo commerciale in maniera prevalente, in caso di debiti non pagati, è dichiarata in stato di fallimento. Lo stabilisce la Corte di Cassazione civile sez. I, 22/02/2019, (ud. 09/11/2018, dep. 22/02/2019), n.5342.

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici” : deve dunque affermarsi che, una volta accertato in sede di merito l’esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull’attività agricola contemplata in via esclusiva dall’oggetto sociale di un’impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettabile a fallimento nonostante la sopravvenuta cessazione dell’esercizio di detta attività commerciale prevalente al momento del deposito di una domanda di fallimento a suo carico.

In primo luogo, questa Corte ha da tempo chiarito che il principio “secondo il quale l’attività agricola svolta dall’impresa sottrarrebbe questa al fallimento anche laddove l’attività commerciale fosse svolta in misura prevalente rispetto alle attività agricole tipizzate dall’art. 2135 c.c., comma 1, si pone in manifesto contrasto con il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, che vuole soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale. La sottrazione dell’impresa agricola, nella definizione che ne da l’art. 2135 c.c., al fallimento, dunque, non può essere intesa nel senso che lo svolgimento di un’attività agricola porrebbe al riparo dal fallimento l’impresa che svolgesse, parallelamente, un’attività di carattere commerciale” (Sez. 1, 17/07/2012 n. 12215).
In secondo luogo, lo stesso Giudice delle Leggi ha affermato che “l’iscrizione di un’azienda nel registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola non impedisce di accertare lo svolgimento effettivo e concreto di un’attività commerciale rientrante nei parametri di cui all’art. 1 della legge fallimentare” (Corte cost. n. 104 del 2012; conf. Cass. Sez. 1, 10/12/2005 n. 24995).
La Corte da anni va ripetendo che le società costituite nelle forme previste dal codice civile e aventi a oggetto un’attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attività, “in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall’inizio del concreto esercizio dell’attività d’impresa, al contrario di quanto avviene per l’imprenditore commerciale individuale”; sicchè “mentre quest’ultimo è identificato dall’esercizio effettivo dell’attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l’assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l’impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale” (v. ex aliis Cass. n. 28015-13, Cass. n. 21991-12)” (Sez. 1, 26/09/2018 n. 23157).

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Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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Autore: Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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