VALORI OMI NON DEFINISCONO IL VALORE DI UN BENECorte di cassazione – sezione V civile – sentenza n. 13369Imposta di registro: non si determina affidandosi solamente ai valori OmiLa Cassazione ricorda come le quotazioni Omi risultanti dal sito web delle Entrate non costituiscono una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio del bene oggetto di accertamento, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, ma strumento di ausilio e indirizzo per la potestà estimativa, idonee solamente a “condurre a Ai fini della determinazione dell’imposta di registro non basta fare riferimento ai valori Omi disponibili on line. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 13369/20 .I fatti. Alla base della decisione due sentenze di merito (Ctp e Ctr) che avevano rettificato parzialmente a favore del contribuente l’imposta di registro senza però prendere in considerazione gli strumenti corretti per effettuare una giusta valutazione. Rimanendo in tema la Ctr erroneamente aveva determinato il valore, mettendo a confronto la stima dell’Ufficio, derivante dall’applicazione della valutazione Omi con quella della parte, espressa in una minuziosa relativa tecnica tenuto conto dell’ubicazione dell’immobile, della categoria catastale D/8 e della rendita di 18mila euro già accertata dall’Agenzia del territorio. La Cassazione ricorda come le quotazioni Omi risultanti dal sito web delle Entrate non costituiscono una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio del bene oggetto di accertamento, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, ma strumento di ausilio e indirizzo per la potestà estimativa, idonee solamente a “condurre a indicazioni di valori di massima” e quindi in riferimento alla stima effettuata sulla basa dei valori Omi, per aree edificabili del medesimo comune.Conclusioni. Quindi non sono strumento idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell’immobile, tenuto conto che quest’ultimo può variare in base a una serie di diversi parametri.
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