GASOLIO AGRICOLO ulteriore chiarimento sui contenitori di gasolio agricolo con capacità geometrica massima sino a 9 m3

GASOLIO AGRICOLO
ulteriore chiarimento sui contenitori di gasolio agricolo con capacità geometrica massima sino a 9 m3 , presenti nelle aziende agricole e privati.

DECRETO 22 novembre 2017 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C. (17A08114) (GU Serie Generale n.285 del 06-12-2017)

Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai fini della preven- zione incendi, l’installazione e l’esercizio di contenitori- distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria C, così come definiti nella regola tec- nica di cui all’art. 3.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotra- zione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Art. 2.
Obiettivi
1. I contenitori-distributori disciplinati dal presente de- creto sono installati e gestiti in modo da garantire il con- seguimento dei seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto;
d) limitare, in caso di evento incidentale, danni all’ambiente;
e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, è approvata la regola tecnica di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti, ad eccezione dei casi riportati al comma 2.
2. Sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla re- gola tecnica di cui all’art. 3 i contenitori-distributori esi- stenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antin- cendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ago- sto 2013, n. 98;
b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la se- gnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. I contenitori-distributori devono essere provvisti di approvazione di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 31 luglio 1934, titolo I°, punto XVII ed i relativi componenti devono essere provvisti di marcatura CE ai sensi delle direttive applicabili.
4. L’installatore è tenuto a verificare che il contenitore- distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista e che il responsabile dell’attività sia informato degli specifici obblighi finalizzati a garanti- re il corretto uso, in sicurezza, dello stesso.

Art. 5.
Impiego di prodotti per uso antincendio
I. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisi- zione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è con- sentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, se sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esi- to positivo alla procedura di informazione di cui alla di- rettiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea ovvero le- galmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Asso- ciazione europea di libero scambio (EFTA), parte contra- ente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.
3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di prevenzio- ne incendi:
a) decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»;
b) decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di pre- venzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depo- siti di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distribu- tori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto»;
c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’in- terno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli ap- parecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della diretti- va n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio»;
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo gior- no successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DI CONTENITORI-DISTRIBUTORI, AD USO PRIVATO, PER L’EROGAZIONE DI CARBURANTI LIQUIDI DI CATEGORIA C.

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1.1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro dell’interno del 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983.
1.2. Ai fini della presente regola tecnica, si definisce, inoltre:
a) liquido combustibile di categoria C: liquido avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C. Rientrano nella categoria C anche i liquidi combustibili con punto di infiammabilità inferiore a 65°C, ma non sotto i 55°C, purché la prova del grado di infiammabilità sia completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150° C, più del 2 per cento di distillato. I metodi e le apparecchiature da utilizzare per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata di tale liquido devono essere quelli previsti dal decreto del Ministro dell’interno del 31 luglio 1934;
b) contenitore-distributore: complesso di attrezzature, installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, collegato ad apparecchiatura per l’erogazione del liquido contenuto, il termine è equivalente a quello di contenitore-distributore rimovibile o contenito- re-distributore mobile già utilizzato nel decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990;
c) deposito di distribuzione: insieme dei contenitori-distributori di liquidi combustibili di categoria C;
d) capacità geometrica di un contenitore-distributore: volume geometrico interno del serbatoio del contenitore-distributore;
e) capacità complessiva dei depositi di distribuzione: quantità massima di carburante liquido di categoria C che può essere detenuta in più depositi di distribuzione, presenti presso l’attività.

2. Capacità del contenitore-distributore e del deposito di distribuzione.
2.1. La capacità geometrica massima del contenitore-distributore è fissata in 9 m3.
2.2. La capacità complessiva del deposito di distribuzione non può essere superiore a 9 m3. Tale capacità può essere ottenuta anche con più contenitori-distributori la cui di stanza reciproca deve essere almeno pari a 0,8 m.
2.3. Nell’ambito di una attività possono essere installati più depo- siti di distribuzione, nel rispetto della distanza di sicurezza interna di cui al successivo punto 5.1, lettera a), per una capacità complessiva non superiore a 45 m3.

3. Accesso all’area.
3.1. Ai mezzi dei vigili del fuoco deve essere garantita la possibilità di avvicinamento ai contenitori-distributori, per esigenze di soccorso.

4. Criteri di installazione e caratteristiche costruttive.
4.1.1 contenitori-distributori e i relativi dispositivi e componenti devono essere costruiti e installati secondo la regola dell’arte, in confor- mità alla normativa vigente.
A tal fine, il serbatoio può essere:
a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo dell’intercapedine; le pareti dei serbatoi possono essere:
a.1 entrambe metalliche, con la parete esterna con protezione anticorrosione;
a.2 parete interna metallica ed esterna con altro materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché idoneo a garan- tire la tenuta dell’intercapedine tra le pareti;
a.3 entrambe le pareti in materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione;
a.4 parete interna non metallica ma di classe A1 di reazione al fuoco, ed esterna in metallo, con protezione anticorrosione;
b) a parete singola con:
b.1 parete metallica con protezione anticorrosione;
b.2 parete in materiale non metallico ma di classe A1 di rea- zione al fuoco.
Nei casi b.1 e b.2, il deposito di distribuzione dovrà essere posizio- nato all’interno di un bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110% del volume del deposito di distribuzione stesso, in grado di contenere le eventuali perdite dai serbatoi del deposito e di idonee ca- ratteristiche meccaniche.
4.2 I contenitori-distributori possono essere messi in opera se mu- niti di:
a) dichiarazione di conformità CE per i componenti, ai sensi delle disposizioni comunitarie applicabili, e di approvazione di tipo, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 31 luglio 1934;
b) manuale di installazione, uso e manutenzione;
c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante:
c.1 il nome e l’indirizzo del costruttore;
c.2 l’anno di costruzione ed il numero di matricola;
c.3 la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del
serbatoio;
c.4 la pressione di collaudo del serbatoio;
c.5 gli estremi dell’atto di approvazione.
4.3 I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamen- te su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui possono formarsi at- mosfere esplosive.
4.4 È vietata l’installazione su rampe carrabili, su terrazze e co- munque su aree sovrastanti luoghi chiusi.
4.5 I contenitori-distributori devono essere installati in piano ed essere protetti da idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali.
4.6 I contenitori-distributori provvisti di bacino di contenimento devono essere dotati di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici re- alizzata in materiale incombustibile ad eccezione del caso in cui siano inseriti in box prefabbricato di cui al punto 4.10.
4.7 I contenitori-distributori devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l’esercizio.
4.8 Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere adeguatamente di- mensionato, sfociante ad almeno 2,40 m dal piano di calpestio, dotato di apposito dispositivo tagliafiamma e posto ad una distanza di 1,5 m dai fabbricati o dai depositi di materiale combustibile e/o infiammabile; nel caso di box prefabbricato di cui al punto 4.10 tale tubo di equilibrio deve sfociare all’esterno, mantenendo le medesime caratteristiche sopra riportate.
4.9 Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacità geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico.
4.10 Sono ammessi contenitori-distributori inseriti in appositi box prefabbricati incombustibili, assicurando una distanza dalle pareti tale da garantire l’accessibilità per le operazioni di manutenzione ed ispe- zione. I box devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione la cui superficie non deve essere inferiore ad 1/30 di quella in pianta; è consentita la protezione delle aperture di aerazione con griglia- ti metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione prevista.
5. Distanze di sicurezza.
5.1. I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da:
a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 2011, n. 151: ….. 5 m;
b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazio- ne, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiam- mabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto, n. 151: ….. 10 m;
c) linee ferroviarie e tranviarie, fatta salva in ogni caso l’applica- zione di specifiche disposizioni emanate in proposito: ….. 15 m;
d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per corrente con- tinua: ….. 6 m.
5.2. Nel caso di contenitori-distributori installati all’interno di sca- li ferroviari o stazioni ferroviarie, per il rifornimento di locomotori, la distanza di cui al punto 5.1 lettera c) deve intendersi quale distanza di sicurezza esterna. In tal caso è necessario garantire il rispetto della di- stanza di cui al punto 5.1 lettera a) anche rispetto alle aree accessibili al pubblico.
5.3. I contenitori-distributori devono osservare una distanza di pro- tezione di almeno 3 m.
5.4. Le distanze di sicurezza di cui ai punti precedenti devono esse- re osservate anche per i contenitori-distributori inseriti in box prefabbri- cato di cui al punto 4.10; in tal caso le distanze sono misurate rispetto al perimetro esterno del medesimo box.
5.5. Le distanze di sicurezza di cui ai precedenti punti possono essere ridotte fino alla metà mediante interposizione di elementi di se- parazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 e con le dimensioni di seguito indicate:
a) altezza: pari a quella del contenitore-distributore più alto maggiorata di 0,5 m;
b) lunghezza: pari alla dimensione maggiore dei contenitori-di- stributori più vicini a seconda dell’orientamento degli stessi, maggiorata di 0,5 m.

6. Altre misure di sicurezza.
6.1. I contenitori-distributori devono essere contornati da un’area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra da mate- riali di alcun genere e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.
6.2. Appositi cartelli fissi, ben visibili, devono segnalare il divieto di avvicinamento ai contenitori-distributori da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve ri- spettare le prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
6.3. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamen- to e i recapiti telefonici dei vigili del fuoco, da contattare in caso di emer- genza, nonché il recapito telefonico della ditta eventualmente responsa- bile della gestione e della manutenzione del contenitore-distributore.
6.4. Il contenitore-distributore deve essere dotato di misure di si- curezza atte ad evitare l’accesso, da parte di estranei, ai dispositivi di sicurezza e controllo dello stesso.

7. Impianto elettrico e messa a terra.
7.1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche, ove presenti, de- vono essere realizzati ed installati in conformità a quanto previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37, ove applicabile.
7.2. Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell’erogazione che intercetti l’alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel serbatoio.
7.3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.

8. Estintori.
8.1. In prossimità di ogni contenitore-distributore deve essere ga- rantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacità estin- guente non inferiore a 21A-89B. Nel caso in cui la capacità complessiva del deposto di distribuzione sia superiore a 6 m3, deve essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al contenitore-distributore più lontano.

9. Norme di esercizio.
9.1. L’esercizio e la manutenzione del contenitore-distributore de- vono essere effettuati secondo la regola dell’arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel relativo manuale d’uso e manutenzione.
9.2. Il manuale d’uso e manutenzione del contenitore-distributore è predisposto dall’installatore o dal fabbricante, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati ed è fornito al respon- sabile dell’attività.
9.3. Devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:
a) Il responsabile dell’attività deve:
a.1 garantire, nel tempo, l’assenza di perdite e l’efficienza del- le apparecchiature a corredo del contenitore-distributore stesso;
a.2 rispettare e far rispettare i divieti per le aree al contorno del contenitore-distributore.
b) Il personale addetto al rifornimento deve essere adeguatamen- te formato sull’uso del contenitore-distributore e deve essere in grado di adottare le misure di lotta antincendio e gestione delle emergenze che possono verificarsi.

c) Il personale addetto al riempimento del deposito-distributore deve osservare le norme che regolano il trasporto delle merci pericolo- se secondo la disciplina vigente dell’ADR; il medesimo personale non deve, inoltre, dare inizio alle operazioni di riempimento se riscontra l’assenza delle condizioni per operare in sicurezza e senza danni per l’ambiente. In particolare, prima di iniziare le operazioni, deve:
c.1 assicurarsi della quantità di prodotto che il deposito-distri- butore può ricevere;
c.2 effettuare il collegamento equipotenziale tra l’autocisterna ed il punto di riempimento;
d) La distribuzione del gasolio non deve avere luogo se non dopo l’arresto del motore del veicolo;
e) È vietato fumare e/o accendere fiamme libere entro un raggio di 3 metri dal contenitore-distributore;
f) Mantenere pulito e lavare frequentemente il suolo, intorno al contenitore-distributore;
g) Verificare, almeno una volta l’anno, che la rete metallica dell’estremità superiore del tubo di equilibrio del serbatoio, sia in buono stato;
h) Il contenitore-distributore deve essere movimentato scarico;
i) Adeguata cartellonistica di sicurezza deve indicare i divieti e le misure di esercizio sopra indicate.

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Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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Autore: Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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