Le scadenze domanda UNICA 2019:
1. domande iniziali: 15 maggio 2019.
2. domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 31 maggio 2019;
3. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate fino al momento della comunicazione dell’irregolarità da parte dell’Organismo pagatore
4. Domanda ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre l’11 giugno 2020.
REGIMI DI SOSTEGNO L’art. 72 del Reg. UE 1306/2013 prevede che l’agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Reg. UE 1307/2013. La domanda unica 2019 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno: ➢ Regime di pagamento di base, previsto dal Reg. UE 1307/2013: ⬧ Richiesta di attivazione dei titoli posseduti ⬧ Accesso alla riserva nazionale ➢ Inverdimento ➢ Pagamento per i giovani agricoltori ➢ Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013 e disciplinato dal DM 7 giugno 2018, n. 5465 per misure quali: Settore zootecnia bovina da latte Bovini da latte (art. 20, comma 1) Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 5) Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 8) Settore zootecnia bovina da carne Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1) Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3) Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5). Bovini macellati (art. 21, comma 9) documento pubblico 15 Organismo Pagatore UFFICIO MONOCRATICO Via Palestro, 81 – 00185 Roma Tel. 06.494991 ufficio.monocratico@agea.gov.it di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi; di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura; di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità; di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi; di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012 Settore zootecnia ovi-caprina: Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2) Capi ovini e caprini IGP macellati (art. 22, commi 6 e 7) Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23); Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio) premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) Settore riso (art. 24); Settore barbabietola da zucchero (art. 25); Settore pomodoro da industria (art. 26); Settore olio di oliva: superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1) superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3) superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 6)
Altri regimi di aiuto
– Aiuti accoppiati alla produzione Il Capo 1, Titolo IV, art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, stabilisce che gli stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato a specifici settori e produzioni. Il sostegno è concesso ai seguenti settori: a) latte; b) carne bovina; c) ovi-caprino; d) frumento duro; e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi); f) riso; g) barbabietola da zucchero; h) pomodoro destinato alla trasformazione; i) olio d’oliva. Il sostegno accoppiato deve essere chiesto dall’agricoltore interessato nella domanda unica e, ai fini del percepimento del contributo, lo stesso agricoltore deve possedere il requisito di agricoltore in attività ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013. L’art. 19, comma 6, del DM 7 giugno 2018, n. 5465 stabilisce che la domanda unica deve essere riferita: documento pubblico 20 Organismo Pagatore UFFICIO MONOCRATICO Via Palestro, 81 – 00185 Roma Tel. 06.494991 ufficio.monocratico@agea.gov.it 1. ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato per la zootecnia previsto dagli articoli 20, 21 e 22; 2. ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato per le superfici previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27. I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente, i capi da latte, i bovini da carne e gli ovicaprini considerati nel loro complesso ai fini del raggiungimento delle tre UBA e le superfici per i premi agli altri settori, considerati nel loro complesso, ai fini del raggiungimento dei cinquemila metri quadrati. Ai fini della determinazione del calcolo delle tre UBA minime, si considerano i seguenti coefficienti: − per le vacche da latte, le vacche da carne e le bufale: 1 UBA; − per i capi macellati: 0,6 UBA; − per i capi ovicaprini: 0,15 UBA. Il calcolo delle UBA deve essere eseguito considerando i capi pagabili al lordo delle riduzioni e sanzioni. Nel caso delle agnelle da rimonta, ai fini del calcolo degli UBA, deve essere preso in considerazione il numero dei capi potenzialmente ammissibili al pagamento prima dell’applicazione delle percentuali (35% o 75%) previste in relazione al raggiungimento o meno dell’obiettivo di risanamento dalla scrapie. Il mancato raggiungimento del numero minimo di UBA determina la non erogazione degli aiuti nel settore zootecnico senza l’applicazione di sanzioni. L’art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465 stabilisce che ai sensi dell’art. 72, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d’aiuto è fissata in 0,02 ettari. i premi seguenti non sono tra loro cumulabili: – Vacche da latte (art. 20, comma 1) – Vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine (art. 21, comma 1) – Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5) – Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per un periodo non inferiore a sei mesi (art. 21, comma 7) – Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per un periodo non inferiore ai dodici mesi (art. 21, comma 9); – Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale (art. 21, comma 9); – Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti (art. 21, comma 9); documento pubblico 21 Organismo Pagatore UFFICIO MONOCRATICO Via Palestro, 81 – 00185 Roma Tel. 06.494991 ufficio.monocratico@agea.gov.it – Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 9) 8.5
Altri regimi di aiuto – Grano duro – De Minimis L’aiuto de minimis istituito dal DM 11000 del 2016 e smi è attuato secondo le disposizioni impartite con le Istruzioni Operative di AGEA n. 11, n. 14 e n. 55 del 2018. L’aiuto è destinato al grano duro seminato nel periodo autunno/inverno 2018-2019 e raccolto nel corso dell’anno 2019.
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PAC2019