Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione – alcool uso industriale – Reg. UE n. 1308/2013 – Art. 52 – Campagna 2019/2020

Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcool deve
avvenire entro il 20 giugno di ciascun anno, sia per le vinacce che per le fecce. Tuttavia, per
i quantitativi di fecce e vinacce non distillate entro la data menzionata del 20/06/2020 la
distillazione deve avvenire entro e non oltre la data del 31/07/2020.
Possono accedere alla misura in oggetto i distillatori riconosciuti ai sensi del D.M. 23 aprile
2001 e successive modificazioni.
I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino,
in conformità all’allegato VIII, parte II, sezione D – del Reg. UE 1308/2013 (divieto di
sovrappressione delle uve) sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti – fecce e vinacce
A8
Documento Pubblico
ORGANISMO PAGATORE
UFFICIO MONOCRATICO
Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.4453940
– ad un distillatore per la successiva trasformazione in alcool così come definito all’art. 42 del
Regolamento Delegato (UE) 2016/1149, ovvero al loro ritiro sotto controllo, salvo i soggetti
esonerati di cui all’art. 2 del D.M. 5396 del 27.11.08.
Ai fini del pagamento della misura in oggetto, l’alcool ottenuto deve avere la destinazione
per usi industriali o energetici, secondo quanto stabilito all’art. 52 del Reg. UE 1308/2013.
Gli aiuti relativi alla misura in causa, per grado e per ettolitro, secondo quanto stabilito
dall’art. 18 del Reg. di esecuzione (UE) 1150/2016 e dall’art. 10 del D.M. n. 5396 del 27.11.2008
sono i seguenti:
EURO
✓ alcool greggio di vinaccia 1,10
✓ alcole greggio di vino e fecce 0,50
L’aiuto è comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta e trasporto dei sottoprodotti; se tali
costi sono sostenuti dal produttore, il distillatore riconoscerà l’importo di 0,016 euro per Kg. al
produttore dietro presentazione della fattura riguardante la vendita dei sottoprodotti.
L’importo di detta fattura dovrà essere uguale o superiore ad €. 0,016/ Kg..
Nel caso di conferimento presso un centro di raccolta, istituito dalle distillerie a propria cura e
spese in conformità a quanto disposto dall’ art. 14 comma 3 della Legge 82/2006, ove il trasporto
dal centro di raccolta fino all’impianto di distillazione sia a carico del distillatore, quest’ultimo non
sarà tenuto a riconoscere al produttore l’importo di €. 0,016/Kg.
L’aiuto verrà corrisposto nel limite massimo del 10% rispetto al volume di alcool contenuto nel
vino prodotto su base nazionale, ovvero, non verrà versato alcun aiuto per il volume di alcool
contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% rispetto alla media del volume di
alcool contenuto nel vino prodotto in Italia nelle ultime 5 campagne vitivinicole ,

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Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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Autore: Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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