La Sentenza Cassazione Civile n. 20149 del 25/07/2019 afferma: una persona fisica che ha esercitato un’attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad una modifica dei piani regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla sua volontà, in terreno destinato alla costruzione, non può essere ritenuta soggetta all’IVA ai sensi della Direttiva n. 2006/112/CE, art. 9, n. 1 e art. 12, n. 1, come modificata dalla Direttiva 2006/138, quando essa intraprende la vendita del suddetto fondo rustico, se tali vendite si iscrivono nell’ambito della gestione del patrimonio privato della persona stessa. Pertanto il trasferimento di un terreno dapprima agricolo poi divenuto edificabile per successiva modifica del piano regolatore deve considerarsi fuori del campo di applicazione di tale imposta
CESSIONE DI TERRENO EDIFICABILE DA PARTE DI IMPRENDITORE AGRICOLO: NON SI APPLICA L’IVA
