Pertanto, i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, durante la fruizione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per il 2021, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.
Categoria: INPS
Imprese agrituristiche e vitivinicole: esonero contributivo INPSscadenza 20 novembre
Il decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) ha disposto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali relativi alla mensilità di febbraio 2021, a favore dei datori di lavoro delle imprese delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra. L’esonero è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi in agricoltura.La circolare INPS 21 ottobre 2021, n. 156 fornisce le istruzioni operative riguardo all’ambito di applicazione delle disposizioni di legge, precisando i soggetti beneficiari, la misura dell’esonero, le risorse stanziate e la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.Per accedere al beneficio i datori di lavoro dovranno presentare la domanda utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021”, che sarà reso disponibile dall’Istituto nel Portale delle Agevolazioni (ex “DiResCo”).Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il modulo “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021” sarà reso disponibile nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura, all’interno della sezione “Comunicazione bidirezionale”, selenzionando la voce “Invio comunicazione”.La disponibilità del modulo per la presentazione delle domande sarà comunicata con un apposito messaggio, nel quale saranno fornite anche le indicazioni operative e le istruzioni contabili. L’istanza dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio.
BRACCIANTI AGRICOLI: destinatari del beneficio del cosiddetto “trascinamento delle giornate” previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223.
BRACCIANTI AGRICOLI: destinatari del beneficio del cosiddetto “trascinamento delle giornate” previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223.Tale beneficio prevede che i braccianti agricoli iscritti negli elenchi dei comuni colpiti da calamità eccezionali o avversità atmosferiche possono ottenere il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di un numero di giornate lavorative aggiuntive a quelle prestate presso gli stessi datori di lavoro, necessarie a raggiungere il numero di giornate effettivamente svolte nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici.Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nel 2020 per almeno cinque giornate presso una impresa agricola che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, legge 27 dicembre 2006, n. 296.Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, avvalendosi del servizio denominato Dichiarazione di calamità aziende agricole, entro il 25 febbraio 2021.
PENSIONE ANTICIPATA : “OPZIONE DONNA”
Proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26In particolare, possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.Tenuto conto della data del 1° gennaio 2021, di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.Per quanto non diversamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni diramate con le circolari n. 11 del 2019 e n. 18 del 2020.
ESONERO STRAORDINARIO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER DATORI DI LAVORI – SETTORE AGRICOLO
ESONERO STRAORDINARIO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER DATORI DI LAVORI NEI SEGUENTI SETTORI:- filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20- filiere della pesca e dell’acquacoltura.Esonero straordinario dal versamento dei contributiprevidenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020In caso di esito favorevole dell’istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.In caso di contributi già versati potra’ essere compensati con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO : retribuzioni contrattuali in vigore alla data del 30 ottobre 2020, per la determinazione delle retribuzioni medie salariali.
CLICCA QUI PER LEGGERE LA CIRCOLARE INPS
Circolare_numero_138_del_03-12-2020_Allegato_n_1-DICEMBRE-2020DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: e’ operativo il sistema INPS dal 7 gennaio per presentare le domande.
Domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli: apertura del servizio per la trasmissione telematica delle domande in competenza 2019
Con il presente messaggio si comunica che dal giorno 7 gennaio 2020 è operativo il servizio per la trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2019.
È possibile, pertanto, trasmettere le domande in argomento utilizzando gli sportelli telematici a disposizione, sia on-line (da Patronato e da Cittadino) che off-line (lotti e cooperazione
applicativa).
ASSUNZIONI DA PARTE DI AZIENDE AGRICOLE DI PERSONE CHE PERCEPISCONO REDDITO DI CITTADINANZA
Datori di lavoro agricoli: incentivi per le aziende agricole che assumono personale beneficiario del reddito di cittadinanza .
Datori di lavoro che versano i contributi agricoli
I datori di lavoro agricoli ammessi allo sgravio, che intendono fruire del beneficio a decorrere dalla denuncia di competenza relativa al IV trimestre 2019, dovranno esporre il beneficio attenendosi alle seguenti indicazioni.
Le denunce contenenti l’agevolazione in esame saranno sottoposte nella fase di invio alla verifica dell’ammissione all’incentivo.
Nelle denunce contributive con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare i seguenti ulteriori campi:
Tipo Retribuzione: “Y”;
CODAGIO: indicare il valore “CD” (per lavoratori assunti per un’attività lavorativa coerente al percorso formativo seguito) “CP” (per i lavoratori assunti per un’attività lavorativa non coerente al percorso formativo seguito);
retribuzione: l’importo dell’agevolazione autorizzata relativa al mese corrente.
Il calcolo dell’importo dell’incentivo spettante all’azienda sarà effettuato a cura dell’Istituto a seguito dell’elaborazione dei dati trasmessi con le denunce.
In sede di tariffazione, dopo il calcolo del dovuto, previa applicazione della riduzione per zone montane e svantaggiate, sarà determinato l’importo dell’incentivo mensile spettante per il lavoratore agevolato sulla base delle retribuzioni dichiarate.
Qualora l’incentivo mensile, calcolato come sopra descritto, è inferiore al valore indicato per la retribuzione relativa al tipo retribuzione “Y”, verrà riconosciuto lo sgravio calcolato dall’Istituto. Se l’incentivo mensile calcolato è superiore, verrà riconosciuto lo sgravio indicato nel tipo retribuzione “Y”, fermo restando il limite massimo autorizzato.
Per il recupero dell’incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, le aziende dovranno rivolgersi alla Struttura territoriale di riferimento.
Per il recupero della quota di incentivo spettante all’Ente formatore, si rinvia alle indicazioni già fornite per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens (cfr. il paragrafo 2).
LEGGI QUI SOTTO LE DUE CIRCOLARI
NUOVI VOUCHER, LIBRETTO FAMIGLIA E PRESTAZIONI OCCASIONALI.
Con la circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107 l’istituto ha accolto la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale disciplinate e introdotte dalla legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96.
Nel messaggio 12 luglio 2017, n. 2887 sono contenute le istruzioni per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo in relazione alle aree professionali di appartenenza, per integrare e rivalutare la misura minima della retribuzione oraria da assumere.
Per favorire la corretta applicazione della disciplina, si ricorda inoltre, che la misura del compenso minimo giornaliero si applica alle prestazioni di durata non superiore a quattro ore giornaliere e si fa presente che:
- i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato;
- ai fini del computo della forza aziendale mensile, dopo la determinazione del numero complessivo dei lavoratori occupati, si dovrà tenere in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso nel caso in cui il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 e per difetto in caso contrario;
- la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa, va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento.
SITO INPS
ESONERO CONTRIBUTIVO INPS ALLE AZIENDE AGRICOLE PER CALAMITA’ NATURALI
ESONERO CONTRIBUTIVO INPS ALLE AZIENDE AGRICOLE, PER CALAMITA’ NATURALI
Esoneri per calamità alle aziende agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82. Chiarimenti e precisazioni.
Si conferma che per gli eventi calamitosi verificatisi a decorrere dal 20 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 82/2008), sono ammesse al beneficio in commento le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.
In tali casi, al fine della verifica dei requisiti, è necessario acquisire copia delle delibere regionali dalle quali si evinca il territorio danneggiato, le colture interessate e le relative percentuali di danno, nonché richiedere alle singole aziende, tramite comunicazione bidirezionale, ogni utile documentazione, quali fatture, fotogrammi, bilancio o altra documentazione idonea a dimostrare la percentuale di danno alla produzione lorda vendibile.
Di seguito il comunicato INPS: