La sezione tributaria della Cassazione con la sentenza 23234/2019 , conferma le precedenti sentenze 15566/2010 e 27096/2016 adducendo che : un’area edificabile con permesso di costruire e con la comunicazione al Comune dell’inizio dei lavori, è da considerare edificabile anche per i possessori coltivatori diretti e IAP, iscritti ai contributi INPS agricoli, i quali pertanto devono versare l’IMU come area edificabile e non agricola. Il tutto sino alla fine dei lavori urbanistici ed edilizi.
Di seguito il testo della sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente Dott. ZOSO Liana Maria Teresa
– Consigliere Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere Dott. CAPRIOLI Maura –
Consigliere Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22214/2017 R.G. proposto da: Comune di
Caldogno, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
(OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti
(OMISSIS) e (OMISSIS) giusta procura speciale autenticata dal Segretario
Generale del Comune del 28 agosto 2017 autorizzato con delib. della Giunta
Comunale n. 73 del 2 agosto 2017; – ricorrente – contro (OMISSIS), (OMISSIS),
(OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS); – intimati – avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (Venezia), Sez. 1,
n. 249/01/17 del 14 novembre 2016, depositata il 20 febbraio 2017, non
notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 luglio 2019
dal Consigliere Raffaele Botta; Udito il Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Giovanni Giacalone, che ha concluso chiedendo
che sia accolto il ricorso. Preso atto che e’ presente per la parte ricorrente
l’avv. (OMISSIS) che si riporta alle proprie difese. FATTI DI CAUSA La
controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI
per l’anno 2008 relativamente ad un’area edificabile di proprieta’ del
contribuente che ne sosteneva (allegando la propria qualita’ di coltivatore
diretto) il perdurante utilizzo agricolo, nonostante la stipula di una
convenzione urbanistica denominata “Lottizzazione del (OMISSIS)” (4
ottobre 2014 a seguito della relativa approvazione con delib. del consiglio
comunale 9 agosto 2004, n. 43) e del conseguente rilascio (4 maggio 2005) da
parte del Comune del permesso di costruire con successiva comunicazione di
inizio lavori (15 luglio 2005). Il ricorso era accolto in primo grado, e la
decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la
quale l’ente locale propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste il
contribuente con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo,
la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto
Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo e
articolo 5, commi 2 e 6, nonche’ del Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo
36, comma 2. 1.2. Il motivo dedotto e’ fondato, in quanto non emerge
dall’accertamento condotto dal giudice di merito l’esistenza, nel caso, di quella
condizione (a carattere forte perche’ destinata a superare l’edificabilita’
dell’area prescritta dagli strumenti urbanistici) di incompatibilita’ tra: –
supposta persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo e –
sfruttamento edilizio in atto del medesimo fondo che, ad avviso di questa
Corte, osta all’applicabilita’ dell’agevolazione reclamata dal contribuente. Si
vedano in proposito: – Cass. n. 15566 del 2010: “In tema di ICI, il
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 2, comma 1, lettera b),
nel considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione
edificatoria, a condizione che sia posseduto e condotto dai soggetti indicati
nell’articolo 9, comma 1 (coltivatori diretti od imprenditori agricoli) e che
persista l’utilizzazione agro – silvo – pastorale mediante l’esercizio di
attivita’ dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura ed all’allevamento di animali, si riferisce ad una situazione
incompatibile con la possibilita’ dello sfruttamento edilizio dell’area, avente
carattere oggettivo”; – Cass. n. 27096 del 2016: “In tema di ICI, nel
periodo in cui il terreno agricolo sia distolto dall’esercizio delle attivita’
previste dall’articolo 2135 c.c., poiche’ su di esso sono in corso opere di
costruzione, demolizione, ricostruzione o esecuzione di lavori di recupero
edilizio, la base imponibile e’ costituita, giusta il Decreto Legislativo n.
504 del 1992, articolo 5, comma 6, dal valore dell’area utilizzata a tale
scopo, la quale, per tale motivo, e’ considerata fabbricabile,
indipendentemente dal fatto che lo sia, o non, in base agli strumenti
urbanistici, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, venendo
meno la ragione agevolativa della natura agricola, connessa ai rischi di tale
attivita'”. 1.3. Ne emerge con chiarezza l’orientamento di questa Corte in
ordine alla corretta interpretazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992,
articolo 2, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 6, cui, come fondatamente
rilevato nel ricorso in esame, non si e’ adeguato il giudice di merito.
Quest’ultimo, in particolare, ha peraltro dato rilievo decisivo ad una perizia
di parte, relativa alla presenza di ortaggi in un’epoca di molto posteriore
all’annualita’ oggetto di accertamento ed in contraddizione con la Relazione
Geologica e Geotecnica redatta il data 4 giugno 2008 che certifica lo stato
“incolto” del terreno in questione. 2. Pertanto il ricorso deve esser
accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione
Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione che provvedera’ anche
in ordine alle spese della presente fase del giudizio. P.Q.M. Accoglie il
ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla
Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione.