NUOVE TABELLE CONSUMI LAVORI AD ETTARO/COLTURA A PARTIRE DAL 2023
DGR-1793-del-27-12-2022-di-approvazione-aggiornamento-tabelle-ettaro-coltura-1Allegato-A-DGR-1793-del-27-12-2022-tabelle-ettaro-coltura-2023
NUOVE TABELLE CONSUMI LAVORI AD ETTARO/COLTURA A PARTIRE DAL 2023
DGR-1793-del-27-12-2022-di-approvazione-aggiornamento-tabelle-ettaro-coltura-1L’Agenzia delle Dogane con la CIRCOLARE N. 47/ 2020 del 3 dicembre 2020 chiarisce che le imprese agricole sono esonerate dalla tenuta del registro carico e scarico del gasolio e della comunicazione periodica, con questi tipi di depositi:- capacità pari o inferiore a 10 metri cubi nonché gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per i medesimi usi collegati a serbatoi la cui capacità globale è pari o inferiore a 5 metri cubi.
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Determinazione n.240433 del 27 dicembre 2019 – Modalità semplificate di tenuta del registro di c/s per depositi e impianti di distribuzione di prodotti energetici di cui all’art.5, c.1, lettera c) del D.L.124/2019 – pdf – pubblicata il 30/12/2019
I possessori di deposito di carburante con distributore , devono compilare il registro di carico e scarico presso l’impianto, all’interno delle rispettive contabilità aziendali,
su supporto elettronico ovvero cartaceo senza vidimazione dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente.
Il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio.
Le scritturazioni sono effettuate a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Agenzia.
Per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall’esercente alle ore 00:00 del primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.
Le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione.
Le scritturazioni di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori minori muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura.
Gli esercenti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all’Ufficio delle Dogane competente tramite PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce. Il prospetto e la relativa nota di trasmissione all’Ufficio delle Dogane sono allegati alle contabilità dell’impianto.
In fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell’esercente.
Il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.
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Le aziende agricole che si apprestano alla richiesta dell’assegnazione gasolio agricolo anno 2020 devono ottemperare ad alcuni adempimenti:
1) per avere l’assegnazione del gasolio per le irroratrici e gli atomizzatori, occorre caricare nella scheda delle attrezzature, il certificato del controllo funzionale rilasciato dal Centro Controllo Funzionale delle irroratrici e degli atomizzatori
2) per ricevere il gasolio ai fini dell’irrigazione dei campi, occorre caricare il permesso di irrigazione rilasciato dagli organi di competenza , quali la regione (la richiesta del permesso i irrigazione si presenta nel portale SIAR).
3) per ricevere il gasolio per lo spargimento del letame e dei liquami, occorre avere effettuato la comunicazione del PUA (piano di utilizzazione agronomica) attraverso il portale SIAR e poi allegarlo alla richiesta di gasolio agricolo.
4) attenzione alle rimanenze: il calcolo delle rimanenze si ottiene dalle date del prelievo del carburante e dalle operazioni colturali previste dal piano colturale inserite nella richiesta dell’anno precendente. QUESTO CALCOLO E’ FONDAMENTALE.
5) per tutti i macchinari e le attrezzature da caricare , occorre inserire: marca, modello, telaio e allegare: fattura, noleggio, ecc. NON E’ PIU’ CONSENTITO INSERIRE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI PROPRIETA’.
DEPOSITO CARBURANTE NELLE AZIENDE AGRICOLE: di seguito i due decreti.
DECRETO 22 novembre 2017: CLICCA QUI
DECRETO 10 maggio 2018 : CLICCA QUI
GASOLIO AGRICOLO: NUOVA NORMA TRANSITORIA APPROVATA CON DECRETO DEL 10 MAGGIO 2018.
Tale decreto indica che è consentita la vendita e l’installazione di cisterne al di sotto di 9000 litri, con la vecchia norma per 9 mesi dalla data del nuovo decreto del 10/05/2018.
“….approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di
gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita’ geometrica nonsuperiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il
rifornimento di automezzi destinati all’attivita’ di autotrasporto»,
e’ consentita per un periodo non superiore a nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai
contenitori-distributori prodotti prima dell’entrata in vigore del
decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 2017.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. “
GASOLIO AGRICOLO
ulteriore chiarimento sui contenitori di gasolio agricolo con capacità geometrica massima sino a 9 m3 , presenti nelle aziende agricole e privati.
DECRETO 22 novembre 2017 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C. (17A08114) (GU Serie Generale n.285 del 06-12-2017)
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai fini della preven- zione incendi, l’installazione e l’esercizio di contenitori- distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria C, così come definiti nella regola tec- nica di cui all’art. 3.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotra- zione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
Art. 2.
Obiettivi
1. I contenitori-distributori disciplinati dal presente de- creto sono installati e gestiti in modo da garantire il con- seguimento dei seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto;
d) limitare, in caso di evento incidentale, danni all’ambiente;
e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, è approvata la regola tecnica di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 4.
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti, ad eccezione dei casi riportati al comma 2.
2. Sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla re- gola tecnica di cui all’art. 3 i contenitori-distributori esi- stenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antin- cendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ago- sto 2013, n. 98;
b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la se- gnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. I contenitori-distributori devono essere provvisti di approvazione di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 31 luglio 1934, titolo I°, punto XVII ed i relativi componenti devono essere provvisti di marcatura CE ai sensi delle direttive applicabili.
4. L’installatore è tenuto a verificare che il contenitore- distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista e che il responsabile dell’attività sia informato degli specifici obblighi finalizzati a garanti- re il corretto uso, in sicurezza, dello stesso.
Art. 5.
Impiego di prodotti per uso antincendio
I. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisi- zione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è con- sentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, se sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esi- to positivo alla procedura di informazione di cui alla di- rettiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea ovvero le- galmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Asso- ciazione europea di libero scambio (EFTA), parte contra- ente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.
3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di prevenzio- ne incendi:
a) decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»;
b) decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di pre- venzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depo- siti di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distribu- tori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto»;
c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’in- terno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli ap- parecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della diretti- va n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio»;
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo gior- no successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DI CONTENITORI-DISTRIBUTORI, AD USO PRIVATO, PER L’EROGAZIONE DI CARBURANTI LIQUIDI DI CATEGORIA C.
1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1.1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro dell’interno del 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983.
1.2. Ai fini della presente regola tecnica, si definisce, inoltre:
a) liquido combustibile di categoria C: liquido avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C. Rientrano nella categoria C anche i liquidi combustibili con punto di infiammabilità inferiore a 65°C, ma non sotto i 55°C, purché la prova del grado di infiammabilità sia completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150° C, più del 2 per cento di distillato. I metodi e le apparecchiature da utilizzare per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata di tale liquido devono essere quelli previsti dal decreto del Ministro dell’interno del 31 luglio 1934;
b) contenitore-distributore: complesso di attrezzature, installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, collegato ad apparecchiatura per l’erogazione del liquido contenuto, il termine è equivalente a quello di contenitore-distributore rimovibile o contenito- re-distributore mobile già utilizzato nel decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990;
c) deposito di distribuzione: insieme dei contenitori-distributori di liquidi combustibili di categoria C;
d) capacità geometrica di un contenitore-distributore: volume geometrico interno del serbatoio del contenitore-distributore;
e) capacità complessiva dei depositi di distribuzione: quantità massima di carburante liquido di categoria C che può essere detenuta in più depositi di distribuzione, presenti presso l’attività.
2. Capacità del contenitore-distributore e del deposito di distribuzione.
2.1. La capacità geometrica massima del contenitore-distributore è fissata in 9 m3.
2.2. La capacità complessiva del deposito di distribuzione non può essere superiore a 9 m3. Tale capacità può essere ottenuta anche con più contenitori-distributori la cui di stanza reciproca deve essere almeno pari a 0,8 m.
2.3. Nell’ambito di una attività possono essere installati più depo- siti di distribuzione, nel rispetto della distanza di sicurezza interna di cui al successivo punto 5.1, lettera a), per una capacità complessiva non superiore a 45 m3.
3. Accesso all’area.
3.1. Ai mezzi dei vigili del fuoco deve essere garantita la possibilità di avvicinamento ai contenitori-distributori, per esigenze di soccorso.
4. Criteri di installazione e caratteristiche costruttive.
4.1.1 contenitori-distributori e i relativi dispositivi e componenti devono essere costruiti e installati secondo la regola dell’arte, in confor- mità alla normativa vigente.
A tal fine, il serbatoio può essere:
a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo dell’intercapedine; le pareti dei serbatoi possono essere:
a.1 entrambe metalliche, con la parete esterna con protezione anticorrosione;
a.2 parete interna metallica ed esterna con altro materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché idoneo a garan- tire la tenuta dell’intercapedine tra le pareti;
a.3 entrambe le pareti in materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione;
a.4 parete interna non metallica ma di classe A1 di reazione al fuoco, ed esterna in metallo, con protezione anticorrosione;
b) a parete singola con:
b.1 parete metallica con protezione anticorrosione;
b.2 parete in materiale non metallico ma di classe A1 di rea- zione al fuoco.
Nei casi b.1 e b.2, il deposito di distribuzione dovrà essere posizio- nato all’interno di un bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110% del volume del deposito di distribuzione stesso, in grado di contenere le eventuali perdite dai serbatoi del deposito e di idonee ca- ratteristiche meccaniche.
4.2 I contenitori-distributori possono essere messi in opera se mu- niti di:
a) dichiarazione di conformità CE per i componenti, ai sensi delle disposizioni comunitarie applicabili, e di approvazione di tipo, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 31 luglio 1934;
b) manuale di installazione, uso e manutenzione;
c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante:
c.1 il nome e l’indirizzo del costruttore;
c.2 l’anno di costruzione ed il numero di matricola;
c.3 la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del
serbatoio;
c.4 la pressione di collaudo del serbatoio;
c.5 gli estremi dell’atto di approvazione.
4.3 I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamen- te su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui possono formarsi at- mosfere esplosive.
4.4 È vietata l’installazione su rampe carrabili, su terrazze e co- munque su aree sovrastanti luoghi chiusi.
4.5 I contenitori-distributori devono essere installati in piano ed essere protetti da idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali.
4.6 I contenitori-distributori provvisti di bacino di contenimento devono essere dotati di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici re- alizzata in materiale incombustibile ad eccezione del caso in cui siano inseriti in box prefabbricato di cui al punto 4.10.
4.7 I contenitori-distributori devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l’esercizio.
4.8 Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere adeguatamente di- mensionato, sfociante ad almeno 2,40 m dal piano di calpestio, dotato di apposito dispositivo tagliafiamma e posto ad una distanza di 1,5 m dai fabbricati o dai depositi di materiale combustibile e/o infiammabile; nel caso di box prefabbricato di cui al punto 4.10 tale tubo di equilibrio deve sfociare all’esterno, mantenendo le medesime caratteristiche sopra riportate.
4.9 Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacità geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico.
4.10 Sono ammessi contenitori-distributori inseriti in appositi box prefabbricati incombustibili, assicurando una distanza dalle pareti tale da garantire l’accessibilità per le operazioni di manutenzione ed ispe- zione. I box devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione la cui superficie non deve essere inferiore ad 1/30 di quella in pianta; è consentita la protezione delle aperture di aerazione con griglia- ti metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione prevista.
5. Distanze di sicurezza.
5.1. I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da:
a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 2011, n. 151: ….. 5 m;
b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazio- ne, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiam- mabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto, n. 151: ….. 10 m;
c) linee ferroviarie e tranviarie, fatta salva in ogni caso l’applica- zione di specifiche disposizioni emanate in proposito: ….. 15 m;
d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per corrente con- tinua: ….. 6 m.
5.2. Nel caso di contenitori-distributori installati all’interno di sca- li ferroviari o stazioni ferroviarie, per il rifornimento di locomotori, la distanza di cui al punto 5.1 lettera c) deve intendersi quale distanza di sicurezza esterna. In tal caso è necessario garantire il rispetto della di- stanza di cui al punto 5.1 lettera a) anche rispetto alle aree accessibili al pubblico.
5.3. I contenitori-distributori devono osservare una distanza di pro- tezione di almeno 3 m.
5.4. Le distanze di sicurezza di cui ai punti precedenti devono esse- re osservate anche per i contenitori-distributori inseriti in box prefabbri- cato di cui al punto 4.10; in tal caso le distanze sono misurate rispetto al perimetro esterno del medesimo box.
5.5. Le distanze di sicurezza di cui ai precedenti punti possono essere ridotte fino alla metà mediante interposizione di elementi di se- parazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 e con le dimensioni di seguito indicate:
a) altezza: pari a quella del contenitore-distributore più alto maggiorata di 0,5 m;
b) lunghezza: pari alla dimensione maggiore dei contenitori-di- stributori più vicini a seconda dell’orientamento degli stessi, maggiorata di 0,5 m.
6. Altre misure di sicurezza.
6.1. I contenitori-distributori devono essere contornati da un’area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra da mate- riali di alcun genere e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.
6.2. Appositi cartelli fissi, ben visibili, devono segnalare il divieto di avvicinamento ai contenitori-distributori da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve ri- spettare le prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
6.3. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamen- to e i recapiti telefonici dei vigili del fuoco, da contattare in caso di emer- genza, nonché il recapito telefonico della ditta eventualmente responsa- bile della gestione e della manutenzione del contenitore-distributore.
6.4. Il contenitore-distributore deve essere dotato di misure di si- curezza atte ad evitare l’accesso, da parte di estranei, ai dispositivi di sicurezza e controllo dello stesso.
7. Impianto elettrico e messa a terra.
7.1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche, ove presenti, de- vono essere realizzati ed installati in conformità a quanto previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37, ove applicabile.
7.2. Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell’erogazione che intercetti l’alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel serbatoio.
7.3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.
8. Estintori.
8.1. In prossimità di ogni contenitore-distributore deve essere ga- rantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacità estin- guente non inferiore a 21A-89B. Nel caso in cui la capacità complessiva del deposto di distribuzione sia superiore a 6 m3, deve essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al contenitore-distributore più lontano.
9. Norme di esercizio.
9.1. L’esercizio e la manutenzione del contenitore-distributore de- vono essere effettuati secondo la regola dell’arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel relativo manuale d’uso e manutenzione.
9.2. Il manuale d’uso e manutenzione del contenitore-distributore è predisposto dall’installatore o dal fabbricante, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati ed è fornito al respon- sabile dell’attività.
9.3. Devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:
a) Il responsabile dell’attività deve:
a.1 garantire, nel tempo, l’assenza di perdite e l’efficienza del- le apparecchiature a corredo del contenitore-distributore stesso;
a.2 rispettare e far rispettare i divieti per le aree al contorno del contenitore-distributore.
b) Il personale addetto al rifornimento deve essere adeguatamen- te formato sull’uso del contenitore-distributore e deve essere in grado di adottare le misure di lotta antincendio e gestione delle emergenze che possono verificarsi.
c) Il personale addetto al riempimento del deposito-distributore deve osservare le norme che regolano il trasporto delle merci pericolo- se secondo la disciplina vigente dell’ADR; il medesimo personale non deve, inoltre, dare inizio alle operazioni di riempimento se riscontra l’assenza delle condizioni per operare in sicurezza e senza danni per l’ambiente. In particolare, prima di iniziare le operazioni, deve:
c.1 assicurarsi della quantità di prodotto che il deposito-distri- butore può ricevere;
c.2 effettuare il collegamento equipotenziale tra l’autocisterna ed il punto di riempimento;
d) La distribuzione del gasolio non deve avere luogo se non dopo l’arresto del motore del veicolo;
e) È vietato fumare e/o accendere fiamme libere entro un raggio di 3 metri dal contenitore-distributore;
f) Mantenere pulito e lavare frequentemente il suolo, intorno al contenitore-distributore;
g) Verificare, almeno una volta l’anno, che la rete metallica dell’estremità superiore del tubo di equilibrio del serbatoio, sia in buono stato;
h) Il contenitore-distributore deve essere movimentato scarico;
i) Adeguata cartellonistica di sicurezza deve indicare i divieti e le misure di esercizio sopra indicate.
GASOLIO AGRICOLO
Assegnazione gasolio agricolo alle aziende agricole, anche con comodato non registrato.
L’Agenzia delle Dogane con la nota 5049 del 16 gennaio 2018, ha stabilito e chiarito che l’azienda agricola che coltiva un terreno agricolo in comodato gratuito, può richiedere l’assegnazione del gasolio agricolo con semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale attesta, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, dichiara l’esclusiva disponibilità del terreno (indicare numero particella fondiaria ed estensione) sul quale dovranno essere eseguite le lavorazioni agricole. Stessa cosa dovrà eseguire la dichiarazione il proprietario del terreno che ha ceduto il terreno in coltivazione.
DI SEGUITO LA NOTA DELL’AGENZIA DELLE DOGANE
Roma, 16 Gen. 2018
NOTA N 5049
La Direttiva n. 104162 RU del 15 settembre 2017, nel confermare l’estensione dell’applicazione dell’aliquota ridotta di accisa al gasolio ed alla benzina consumati in lavori agricoli effettuati su terreni condotti in comodato, ha introdotto, per tale tipologia di contratto, l’obbligo di forma scritta e registrazione, rinviandone la decorrenza alla successiva assegnazione annuale.
Ferma restando la imprescindibile necessità di addivenire al riconoscimento univoco del soggetto legittimato all’agevolazione, che trova titolo nel possesso e nell’utilizzo esclusivo del terreno, si pone l’esigenza di dover ovviare ad annunciate difficoltà di adempimento dell’obbligo, dovute all’elevato numero delle casistiche segnalate, ammettendo la possibilità di comprovare il titolo di conduzione su base dichiarativa attenendosi alle modalità procedurali sottospecificate.
Per fruire dei carburanti ad aliquota ridotta di accisa, l’esercente comodatario, in luogo del contratto di comodato scritto e registrato, può allegare alla richiesta di ammissione all’agevolazione, di cui all’art. 2, comma 3, del D.M. n. 454/2001, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale attesta, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, l’esclusiva disponibilità del terreno (indicare numero particella fondiaria ed estensione) sul quale dovranno essere eseguite le lavorazioni agricole. Stessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000, deve essere presentata dal proprietario fondiario comodante che attesta, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l’avvenuta attribuzione della piena disponibilità del terreno (indicare numero particella fondiaria ed estensione) al soggetto comodatario, che lo detiene per l’esercizio di lavori agricoli.
La dichiarazione sostitutiva dell’esercente comodatario e quella del proprietario comodante, che possono essere rese anche in forma congiunta, sono presentate contestualmente alla suddetta richiesta all’Ufficio incaricato dalle regioni o dalle province autonome, che procede al rilascio del libretto di controllo ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. n. 454/2001, previa acquisizione e verifica della regolarità formale delle stesse dichiarazioni.
Anche nei casi di ulteriori forme di conduzione dei fondi rustici fondate su semplificazioni procedurali correlate alla limitata estensione degli stessi, il soggetto iscritto all’anagrafe delle aziende agricole provvederà ad allegare alla richiesta di ammissione all’agevolazione, di cui all’art. 2, comma 3, del D.M. n. 454/2001, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale attesta, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, l’esclusiva disponibilità del terreno (indicare numero particella fondiaria ed estensione) sul quale dovranno essere eseguite le lavorazioni agricole.
Ogni variazione dei dati dichiarati dovrà essere oggetto di apposita comunicazione da presentare, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione, all’Ufficio che ha provveduto al rilascio del libretto di controllo.
CLICCA —->> QUI PER LEGGERE LA CIRCOLARE UFFICIALE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE
GASOLIO AGRICOLO: assegnazione gasolio agricolo su terreni condotti in comodato.
L’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane , con nota del 15/09/2017 , n. RU 104162, chiarisce che l’assegnazione del gasolio agricolo su terreno condotti in comodato gratuito, potrà avvenire a seguito della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate , del contratto di comodato.
Clicca qui sotto, la nota dell’Agenzia delle Dogane.
GASOLIO SUPERIORI A 6000 LITRI DI CAPIENZA , OBBLIGO SCIA ENTRO IL 7 OTTOBRE 2017.
Alcune imprese agricole mi hanno chiesto informazioni riguardo le cisterne mobili con capacità superiore a 6000 litri. Ebbene la posizione deve essere regolarizzata ai fini antincendio entro il prossimo 7 ottobre 2017, mediante l’invio al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio della Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) predisposta da un tecnico abilitato alla prevenzione incendi e previo rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento.
Hanno escluso dall’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 m3 anche se muniti di erogatore.
Per chiarimenti contattatemi.