Con l’ordinanza N 23386 del 24 agosto la corte di Cassazione, stabilisce e conferma che : per le costruzioni rurali strumentali si deve accertare solo l’esistenza dell’esercizio di un’attività agricola cui i fabbricati siano asserviti. E la circostanza deve risultare in catasto. È possibile che il fabbricato sia utilizzato da un soggetto diverso rispetto al soggetto passivo d’imposta (proprietario dell’immobile).Chiarisce inoltre che l’utilizzatore dell’immobile deve essere in possesso di una partita Iva agricola e può non essere coltivatore diretto o IAP.
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Civile-Ord.-Sez.-5-Num.-23386-Anno-2021