ICI: AGEVOLAZIONE PER FABBRICATI RURALI ACCATASTI D/10 E ACCATASTATI C/2 E C/6 CON ANNOTAZIONE CATASTALE DI REQUISITO DI RURALITA’

Con l’ordinanza N 23386 del 24 agosto la corte di Cassazione, stabilisce e conferma che : per le costruzioni rurali strumentali si deve accertare solo l’esistenza dell’esercizio di un’attività agricola cui i fabbricati siano asserviti. E la circostanza deve risultare in catasto. È possibile che il fabbricato sia utilizzato da un soggetto diverso rispetto al soggetto passivo d’imposta (proprietario dell’immobile).Chiarisce inoltre che l’utilizzatore dell’immobile deve essere in possesso di una partita Iva agricola e può non essere coltivatore diretto o IAP.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA

Civile-Ord.-Sez.-5-Num.-23386-Anno-2021

Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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VENDITA FABBRICATI DA DEMOLIRE: Trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati cd. «da demolire»

Se l’oggetto del trasferimento a titolo oneroso è un edificio, tale trasferimento non può mai essere riqualificato come cessione di area edificabile, nemmeno quando l’edificio è destinato alla successiva demolizione e ricostruzione o quando l’edificio non assorbe la capacità edificatoria del lotto su cui insiste.

Conseguentemente, in caso di cessione dell’edificio, la relativa plusvalenza non rientra fra i redditi diversi, considerato che la potenzialità edificatoria si è già consumata.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 23/E DEL Roma, 29 luglio 2020

Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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EDIFICI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA E ABITAZIONE DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO

EDIFICI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA E ABITAZIONE DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO: risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n 369 del 2019
I requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità delle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola sono:
1) immobili strumentali all’attività agricola , quali rimessa attrezzature agricole, magazzino ecc, non c’è il vincolo del possesso di 1 ettaro di terreno. L’imprenditore può detenere anche un appezzamento inferiore ad un ettaro, ma deve essere coltivato dallo stesso.
2) immobile adibito a residenza dell’agricoltore: per essere considerata abitazione agricola, l’imprenditore agricolo deve detenere almeno 1 ettaro di terreno agricolo.


CLICCA QUI PER LEGGERE LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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