A PARTIRE DAL 1 DICEMBRE 2019 FINO AL 31 GENNAIO 2020 NEI TERRENI CHE RICADONO IN ZONA VULNERABILE DA NITRATI, INDIPENDENTEMENTE DALLA ZONA METEO-CLIMATICA DI APPARTENENZA, DI CUI ALL’ALLEGATO A, E’ SEMPRE VIETATO LO SPANDIMENTO DEI SEGUENTI MATERIALI:
a) Concimi azotati ed ammendanti organici di cui al Decreto Legislativo 29 aprile 2010 n.75, ad eccezione dell’ammendante compostato verde e dell’ammendante compostato misto con tenore di azoto < 2,5% sul secco (di questo non più del 20% in forma ammoniacale
b) I letami, ad eccezione del letame bovino, ovicaprino e di equidi, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;
c) I materiali assimilati al letame;
d) Liquami, materiali ad essi assimilati ed acque reflue nei terreni con prati, ivi compresi i medicai, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata
