AUMENTO PERCENTUALE DI COMPENSAZIONE IVA DAL 2% AL 6%: CIO’ SIGNIFICA CHE I PRODUTTORI DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI LEGNO, POTRANNO PASSARE DAL REGIME IVA ORDINARIO AL REGIME FORFETTARIO. Agevolazione da verificare per ogni caso e per ogni tipo di imprenditore. Le disposizioni decreto hanno effetto dal 1°
gennaio 2019.
1. Le percentuali di compensazione di cui all’art. 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella tabella A,parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
1) prodotti di cui al numero 43) «legna da ardere in tondelli,ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura» (v.d. 44.01): 6 per cento;
2) prodotti di cui al numero 45) «legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale» (v.d. 44.04): 6 per cento.