Assunzioni donne svantaggiate 2021/22: ok dalla UE all’incentivo. Incentivo anche per le imprese agricole.

l’incentivo riguarda le seguenti 4 categorie:

1. donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;

2. “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”.

Si precisa che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;3. donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Vedi l’articolo “Disparità uomo donna 2021 settori e professioni agevolabili”4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. ( vanno conteggiati anche i contratti a termine di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata con remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo con reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro

.La durata del periodo agevolato, si chiarisce che, l’incentivo:

– in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;

– in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;

– in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12 mesi. Infine, si precisa che il periodo di fruizione può essere sospeso e differito esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. L’incentivo valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022,• con conferma dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche• esonero del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo pari a 6.000 euro annui. Per il lavoro a tempo parziale, il massimale viene proporzionalmente ridotto .Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

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Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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Autore: Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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