L’assicurazione è obbligatoria: sono soggette all’obbligo di iscrizione all’assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico (articolo 7, comma 3).
Per ambito domestico si intende l’insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell’assicurato; qualora l’immobile faccia parte di un condominio, l’ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali. Il predetto lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorché l’assicurato non svolga altra attività che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale
Ai fini dell’assicurazione istituita dalla predetta legge per lavoro svolto in ambito domestico si intende l’insieme delle attività prestate nell’ambito domestico, senza 2 Allegato 2. 4 vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico (articolo 6, comma .
Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti tenuti a iscriversi all’assicurazione è fissato in euro 24 annui, esenti da oneri fiscali (articolo 8, comma 1) e non è frazionabile.
L’iscrizione per l’adesione va fatta sul sito dell’inail: www.inail.it
ASSICURAZIONE INAIL PER LAVORI DOMESTICI
