Con la risposta all’interpello n. 359 del 30/08/2019 , l’Agenzia delle Entrate chiarisce e conferma che in base all’articolo 1, comma 511, della legge n. 205 del 2017, si prevede :
– il miele che viene venduto su mercati non deve essere emesso nessun documento fiscale e i proventi non devono essere assoggetti a tassazione;
– il miele che viene venduto a negozi e il titolare del negozio richiede un documento fiscale si emette un’autofattura (come previsto dall’articolo 34 del DPR 633/72)
La legge del 27 dicembre 2017 n. 205, articolo 1, comma 511 è stato approvato il seguente disposto normativo: ‘Al fine di promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, i proventi dell’apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche’.
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