ANAGRAFE ZOOTECNICA OBBLIGATORIA PER ALLEVAMENTI DI ELICICOLTURA

ANAGRAFE ZOOTENICA OBBLIGATORIA PER I SEGUENTI ALLEVAMENTI: di elicicoltura, lagomorfi, esclusi i conigli d’affezione, chiocciole, Mammiferi appartenenti all’ordine Artiodactyla, sottordineRuminantia (yak, gnu, zebu’, cervo, capriolo, camoscio, daino,muflone, stambecco, antilope, gazzella, alce, renna). Mammiferi appartenenti all’ordine Artiodactyla, sottordine Tylopoda (cammello, dromedario, lama, alpaca, guanaco, vigogna)
Nella Banca Dati Nazionale (BDN) devono essere registrati tutti gli allevamenti di elicicoltura ed i commercianti del settore.
Tra le informazioni da registrare in BDN, vi sono:
la tipologia, tra cui “allevamento”; “commerciante”
l’orientamento produttivo dell’allevamento, quali “riproduzione”, “ingrasso”, “misto”
le modalità di allevamento, tra cui “all’aperto”, “al coperto”, “sistema misto”
Registrazione eventi in BDNLe movimentazioni devono essere registrate in BDN dall’allevatore, o suo delegato, a partire dal 2021.
Indipendentemente dagli obblighi di registrazione dei movimenti in BDN e per qualsiasi movimentazione in uscita, è in ogni caso necessaria la documentazione di accompagnamento.

CLICCA QUI PER LEGGERE DECRETO DEL 2 marzo 2018 DEL MINISTERO DELLA SALUTE

DI SEGUITO IL DECRETO:

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 marzo 2018 

Modalita' operative  di  funzionamento  dell'anagrafe  informatizzata
delle aziende dei lagomorfi  d'allevamento  e  di  animali  di  altre
specie. (18A02673) 

(GU n.89 del 17-4-2018)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni,
recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio  1992  che
stabilisce norme sanitarie per gli scambi  e  le  importazioni  nella
Comunita' di animali, sperma, ovuli e embrioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317 e  successive  modificazioni,  concernente  «Regolamento  recante
norme  per   l'attuazione   della   direttiva   92/102/CEE   relativa
all'identificazione  e  alla  registrazione  degli  animali»  e,   in
particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a),  in  base  al  quale  «Il
Ministero della sanita',  a  fini  sanitari  e  di  profilassi,  puo'
stabilire che siano  sottoposte  a  identificazione  e  registrazione
specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  196,  recante
«Attuazione della direttiva  97/12/CE  che  modifica  e  aggiorna  la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi  di  polizia  sanitaria  in
materia di scambi intracomunitari di animali delle  specie  bovina  e
suina» e,  in  particolare,  l'art.  12,  che  istituisce  presso  il
Ministero della salute una Banca dati informatizzata nazionale  delle
anagrafi zootecniche (BDN); 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare e, in particolare, l'art.  18,
che prevede in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
della  distribuzione,  la  rintracciabilita'  degli   alimenti,   dei
mangimi, degli animali destinati  alla  produzione  alimentare  e  di
qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un
alimento o di un mangime; 
  Visto il decreto legislativo  27  maggio  2005,  n.  117,  recante:
«Attuazione  della  direttiva  2002/99/CE  che  stabilisce  norme  di
polizia  sanitaria  per  la   produzione,   la   trasformazione,   la
distribuzione  e  l'introduzione  di  prodotti  di  origine   animale
destinati al consumo umano» e, in particolare, l'art. 3, comma 2; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  marzo  2006,  n.  158,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/74/CE,  concernente  il  divieto  di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,  tireostatica  e
delle  sostanze  beta-agoniste  nelle  produzioni  animali»   e,   in
particolare,  l'art.  14,  comma  1,  che  dispone  che  il  titolare
dell'azienda zootecnica, se non gia'  registrato,  deve  chiedere  la
registrazione presso il servizio veterinario  dell'azienda  sanitaria
locale competente per territorio; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.  190,  recante
«Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento  (CE)  n.
178/2002 che stabilisce i  principi  e  i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel  settore  della  sicurezza
alimentare» e, in particolare, l'art.  2,  relativo  alla  violazione
degli obblighi in materia di tracciabilita'; 
  Visto il regolamento (CE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita'  animale,  e,  in  particolare,  l'art.  109,   che   prevede
l'istituzione  di  una  banca  dati  informatizzata   degli   animali
terrestri allevati o custoditi; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  28  giugno  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre  2016,  n.  205,  che
sostituisce l'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1996, n. 317, e ne prescrive le modalita' di compilazione; 
  Ritenuto necessario, per garantire l'attuazione del  sistema  della
rintracciabilita'  degli  alimenti,  dei   mangimi,   degli   animali
destinati alla produzione alimentare e di  qualsiasi  altra  sostanza
atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, di cui  al
citato art. 18 del regolamento (CE)  178/2002,  stabilire,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera a) del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  317  del  1996,  le  modalita'   operative   per   la
registrazione nella BDN delle informazioni concernenti le aziende  di
specie non ancora comprese nell'anagrafe zootecnica nazionale; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso
nella seduta del 22 febbraio 2018 (rep. atti n. 42/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si  adottano  le
seguenti definizioni: 
    a) animali: lagomorfi, esclusi i conigli d'affezione; chiocciole;
animali delle specie elencate nell'allegato 2; 
    b) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o  altro
luogo,  anche  all'aperto,  nel  quale  gli  animali  sono  allevati,
custoditi  o  commercializzati,  esclusi  i  macelli,  i   mezzi   di
trasporto, i posti d'ispezione frontalieri, gli stabulari ed i parchi
presenti nell'Elenco ufficiale delle aree protette (EUAP); 
    c) allevamento: l'insieme degli animali della  stessa  specie,  o
gruppo di specie, dello stesso  proprietario/detentore,  presenti  in
un'azienda; 
    d) commerciante: la persona  fisica  o  giuridica  che  compra  e
vende, direttamente o indirettamente, gli  animali  assicurandone  il
regolare avvicendamento con il  trasferimento  degli  animali  stessi
entro trenta giorni dal loro acquisto ad altra  azienda  non  di  sua
proprieta'; 
    e)  commerciante  ambulante  di  conigli:  la  persona  fisica  o
giuridica che  detiene  conigli  per  un  tempo  non  superiore  alle
settantadue ore e che non  necessita  di  particolari  strutture  per
soddisfare le loro esigenze fisiologiche; 
    f) stalla del commerciante: azienda autorizzata  al  ricovero  di
animali per un tempo non superiore  ai  trenta  giorni  dall'ingresso
degli animali nell'azienda stessa; 
    g) mercati, fiere, esposizioni: aziende autorizzate  al  ricovero
di animali per fini  commerciali  o  espositivi,  per  un  tempo  non
superiore alla durata dell'evento (mostra, mercato, esposizione); 
    h) allevamento familiare di conigli: allevamento  con  numero  di
fori nido, ossia di  strutture  fisiche  che  ospitano  le  fattrici,
inferiore a  venticinque,  che  non  movimenta  animali  verso  altre
aziende e nel quale gli animali stessi sono  allevati  esclusivamente
per  autoconsumo  o  utilizzo  personale,  senza   alcuna   attivita'
commerciale; 
    i)  proprietario:  la  persona  fisica  o  giuridica  che  ha  la
proprieta' degli animali e loro piena disponibilita'; 
    l) detentore: la persona fisica o  giuridica  responsabile  anche
temporaneamente  degli  animali  che,  qualora   non   coincida   col
proprietario,  e'  formalmente  individuato  dal  proprietario  degli
animali. 
                               Art. 2 
 
 
                              Anagrafe 
 
  1.  Il  presente  decreto  istituisce  e   regolamenta   l'anagrafe
informatizzata nazionale degli animali di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera a). 
  2. Le principali finalita' dell'anagrafe sono: 
    a) tutela economico-sanitaria  e  valorizzazione  del  patrimonio
zootecnico; 
    b)  supporto  nella  trasmissione  di  informazioni  sullo  stato
sanitario delle aziende e degli allevamenti; 
    c) tutela del consumatore. 
  3. Sono responsabili del funzionamento dell'anagrafe, ciascuno  per
le  proprie  competenze  e  con  le  modalita'   operative   di   cui
all'allegato 1: 
    a) il detentore degli animali, che ha l'obbligo di registrare  in
BDN, direttamente o  tramite  delegato,  le  informazioni  aggiornate
sulle aziende e sulle movimentazioni; 
    b) i responsabili degli stabilimenti di macellazione,  che  hanno
l'obbligo di registrare in BDN, direttamente o tramite  delegato,  le
informazioni sugli animali macellati presso gli stabilimenti di  loro
competenza; 
    c) i Servizi  veterinari  delle  aziende  sanitarie  locali,  che
effettuano la vigilanza ed il controllo  per  garantire  il  rispetto
dell'applicazione del presente decreto e registrano in BDN i mercati,
le  fiere  e  le  esposizioni  presenti  sul  territorio  di  propria
competenza; 
    d)  il  Centro  servizi  nazionale   (CSN),   costituito   presso
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo  e  del  Molise,
che elabora e gestisce il sistema informatizzato della BDN; 
    e) il Ministero della salute, che organizza a livello centrale il
sistema informatizzato della BDN, coordina le attivita'  dei  Servizi
veterinari locali, tramite atti di gestione e  indirizzo,  e  per  la
parte di  competenza  verifica  le  attivita'  territoriali  inerenti
all'applicazione del decreto. 
  4. Le informazioni registrate  in  BDN  hanno  valore  ufficiale  e
garantiscono trasparenza  e  visibilita'  del  patrimonio  zootecnico
nazionale. 
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  gia'
dotate  di  proprie  banche  dati,  possono  utilizzarle  anche   per
l'anagrafe oggetto del presente decreto,  garantendo  l'alimentazione
della BDN in tempo reale, con  identico  livello  di  qualita'  e  di
sicurezza dei dati e  assicurando  agli  utenti  gli  stessi  servizi
offerti a livello nazionale. 
  6. I detentori degli  allevamenti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera h), non sono obbligati alla registrazione nella BDN di cui al
comma 3, lettera a),  ma  tali  allevamenti  devono  essere  comunque
registrati, ai sensi dell'art. 14 del decreto  legislativo  13  marzo
2006,  n.  158,  presso  il  Servizio  veterinario   competente   per
territorio. 
  7. Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente
per   territorio   effettua   le   verifiche   periodiche    inerenti
all'applicazione delle disposizioni contenute nel  presente  decreto,
secondo quanto descritto nel Manuale operativo di cui all'allegato 1. 
  8. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante  del  presente
decreto. 
                               Art. 3 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono  attuati,  in
modo da consentire la piena operativita' delle disposizioni  in  esso
contenute, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. 
  2. In deroga al comma 1, gli adempimenti  di  cui  al  paragrafo  6
della parte A dell'allegato 1,  inerenti  alle  movimentazioni,  sono
registrate in BDN entro trentasei mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3.  Ove  ritenuto  necessario,  per  motivazioni  sanitarie  o   di
benessere animale, procedere  all'identificazione  individuale  degli
animali appartenenti alle specie di cui all'allegato 2, le  modalita'
tecniche  e  le  procedure  saranno  definite  con  dispositivo   del
Direttore generale della sanita' animale  e  dei  farmaci  veterinari
presso il Ministero della salute, sentite le regioni  e  le  province
autonome. 
  4.   Le   disposizioni   del   presente   decreto   si    applicano
compatibilmente con gli statuti di autonomia regionali e le  relative
norme di attuazione. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 marzo 2018 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2018 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 544 
                                                           Allegato 1 
 
                          MANUALE OPERATIVO 
 
Indice degli argomenti 
Parte A: Procedure generali 
    1. - Banca dati nazionale (BDN) 
    2. - Deleghe 
    3. - Registrazione delle aziende 
    3.1 - Allevamenti 
    3.2 - Mercati, fiere, esposizioni, stalla del commerciante 
    3.3 - Commercianti 
    4. - Registrazione variazione dei dati aziendali 
    5. - Comunicazione cessazione attivita' 
    6. - Registrazione delle movimentazioni in BDN 
    7. - Registrazione delle macellazioni in BDN 
    8. - Comunicazioni automatizzate 
    9. - Registrazione controlli eseguiti dai Servizi veterinari 
Parte B: Procedure specifiche per alcune specie animali 
    1. - Anagrafe dei lagomorfi d'allevamento 
    2. - Anagrafe degli animali di cui all'allegato 2  -  camelidi  e
altri ungulati 
    3. - Anagrafe degli allevamenti di elicicoltura 
Parte A: Procedure generali 
1. Banca dati nazionale (BDN). 
    La  Banca  dati  nazionale  (BDN)  dell'anagrafe  zootecnica  del
Ministero  della  salute,  istituita  con  l'art.  12   del   decreto
legislativo n. 196 del 1999, e' gestita dal Centro servizi nazionale,
di   seguito   denominato:   «CSN»,   istituito   presso   l'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. 
    Il  CSN  gestisce  e  mette  a  disposizione  degli   utenti   un
applicativo web, in ambiente internet, ed espone, anche  in  ambiente
SPC (Sistema pubblico di connettivita'), i servizi web necessari  per
garantire una cooperazione applicativa  con  il  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN), con soggetti che, ai sensi della normativa
vigente, ne  hanno  diritto,  previa  richiesta  al  Ministero  della
salute,  con  altre  amministrazioni  dotate  di   autonomo   sistema
informatico, ovvero con le Banche dati regionali, nei  casi  previsti
all'art. 2, comma 5. 
    Per l'alimentazione  della  BDN,  gli  utenti  devono  essere  in
possesso di un certificato di autenticazione digitale  conforme  alle
specifiche della Carta nazionale dei servizi (CNS) o altro  strumento
di identificazione informatica di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005,  n.  82,  recante  «Codice  dell'amministrazione  digitale»,  e
successive modificazioni. 
    Possono accedere alle informazioni  contenute  in  BDN,  tutti  i
soggetti che ne hanno interesse ai sensi della legge 7  agosto  1990,
n. 241 e tutte le amministrazioni pubbliche, nel rispetto  di  quanto
previsto dalle norme per la tutela dei dati personali. 
    Sul portale internet  www.vetinfo.sanita.it  -  sono  disponibili
tutte  le  informazioni  per  utilizzare  la  BDN  e,  nelle  sezione
«Anagrafe Zootecnica - statistiche», sono accessibili, per la  libera
consultazione,  i  dati  statistici  presenti  in  BDN  per   ciascun
territorio. 
    I soggetti abilitati  hanno  accesso  ai  dati  di  dettaglio  di
competenza presenti in BDN. A tal fine, i soggetti che ai sensi della
normativa vigente ne  hanno  diritto,  possono  richiedere  specifica
autorizzazione al Ministero della salute, motivando tale richiesta. 
    A conferma dell'autorizzazione ottenuta, che potra' essere  anche
a titolo oneroso, i soggetti richiedenti saranno dotati, dal CSN,  di
specifico account per accedere alla BDN per la consultazione dei dati
delle aziende oggetto di autorizzazione. 
2. Deleghe. 
    Il detentore e il responsabile dello stabilimento di macellazione
scelgono se operare in BDN direttamente o tramite proprio delegato  e
registrano tale scelta in BDN. 
    La delega per gli adempimenti previsti e'  unica,  ossia  non  e'
possibile la registrazione di piu' soggetti abilitati ad  operare  in
BDN per la stessa azienda o stabilimento di macellazione. 
    Il  conferimento  della  delega,  da  parte  del   delegante,   e
l'accettazione da  parte  del  delegato  non  sono  tacite,  ma  sono
esplicite e documentabili. 
    I  delegati  provvedono   alla   registrazione   in   BDN   delle
informazioni previste dal presente manuale  operativo,  entro  cinque
giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della  comunicazione  da
parte del delegante. 
    Per  variare  la  scelta  del  proprio  delegato,   il   soggetto
delegante, prima di indicare il nuovo delegato, revoca il precedente.
Entrambi gli eventi sono registrati in BDN. 
    Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale  competente
per territorio puo' provvedere, qualora abbia  accettato  formalmente
la delega, all'inserimento ed aggiornamento in BDN delle informazioni
di competenza del detentore. 
3. Registrazione delle aziende. 
    La registrazione in  BDN  di  una  nuova  azienda  e'  effettuata
secondo le seguenti procedure informatizzate: 
      a) il detentore degli  animali  o  il  suo  delegato,  presenta
istanza allo Sportello unico attivita' produttive  (SUAP)  competente
per territorio  che,  acquisite  tutte  le  informazioni  necessarie,
comunica all'ASL competente la pratica completa relativa  alla  nuova
azienda. L'ASL, se del caso, registra l'azienda in BDN; 
      b) nel caso in cui,  nel  territorio  di  competenza,  non  sia
ancora operativa  la  procedura  tramite  SUAP,  il  detentore  degli
animali o il suo delegato, una volta acquisite le  autorizzazioni  ed
effettuate le  comunicazioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni,
comprese quelle richieste dal comune ove  e'  localizzata  l'azienda,
accede alla BDN tramite il portale internet www.vetinfo.sanita.it  e,
seguendo le istruzioni specifiche,  registra  tutte  le  informazioni
previste. Se le informazioni sono state inserite in maniera corretta,
la BDN genera un messaggio per il Servizio veterinario dell'ASL  che,
entro sette giorni, effettuate le verifiche del caso, registra in BDN
l'apertura dell'azienda, oppure comunica al richiedente le  modalita'
per perfezionare la procedura. 
    Per ogni nuova  azienda,  correttamente  registrata,  secondo  le
procedure di cui alle precedenti lettere a) e b), la  BDN  genera  un
codice  aziendale.  L'operatore  richiedente   riceve   comunicazione
inerente all'avvenuta registrazione, il codice aziendale assegnato  e
le  modalita'  per  perfezionare  l'accreditamento  ed  attivare   le
funzioni connesse al profilo specifico in BDN. 
    Informazioni da registrare: 
      ASL e distretto di competenza; 
      denominazione e data di apertura; 
      indirizzo    comprendente     le     coordinate     geografiche
(georeferenziazione), via/piazza/strada/ecc., numero civico,  c.a.p.,
localita', comune e provincia; 
      informazioni catastali. 
    3.1 Allevamenti. 
    Per la registrazione di un allevamento il sistema  informatizzato
prevede, nell'ambito dell'azienda di appartenenza,  la  compilazione,
da parte dell'allevatore o di un  suo  delegato,  delle  informazioni
relative  all'allevamento  stesso.  Se  le  informazioni  sono  state
inserite in maniera corretta, la  BDN  genera  un  messaggio  per  il
Servizio veterinario ASL  che,  entro  sette  giorni,  effettuate  le
verifiche del caso,  registra  in  BDN  l'apertura  dell'allevamento,
oppure comunica al  richiedente  le  modalita'  per  perfezionare  la
procedura. 
    Informazioni da inserire per la corretta registrazione: 
      la tipologia di attivita', individuata tra le opzioni  previste
nella specifica tabella di decodifica; 
      la     specie,     o     il     gruppo      specie      animale
allevata/ospitata/commercializzata,  individuata   tra   le   opzioni
previste nella specifica tabella di decodifica; 
      il codice fiscale del proprietario degli animali; 
      il codice fiscale del detentore degli animali, se  diverso  dal
proprietario; 
      la denominazione dell'attivita'; 
      la data d'inizio dell'attivita'; 
      la  data  di  inizio   dell'affidamento   dell'attivita'   alla
responsabilita' del detentore; 
      la superficie complessiva destinata agli  animali  espressa  in
mq; 
      l'indicazione della volonta' del  detentore  degli  animali  di
delegare o meno ad altri soggetti abilitati il compito di  registrare
in BDN gli eventi dell'anagrafe di propria competenza. 
    La registrazione in BDN degli  allevamenti  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera h) del presente decreto, se richiesta  dal  Servizio
veterinario  competente  per  territorio,  richiede   una   procedura
semplificata e la generazione del codice aziendale. 
    3.2 Mercati, fiere ed esposizioni. 
    Per tali strutture, oltre alle informazioni di cui al  precedente
paragrafo 3 e 3.1, occorre registrare: 
      la capacita'  strutturale  come  risultante  da  autorizzazione
sanitaria; 
      il numero e la data di rilascio  dell'autorizzazione  sanitaria
all'esercizio dell'attivita'. 
    Le movimentazioni di uscita e di ingresso di animali da  e  verso
tali strutture sono registrate a cura dei singoli allevatori  che  se
ne avvalgono, ad eccezione delle movimentazioni verso gli allevamenti
di cui all'art. 1, comma 1, lettera h). 
    3.3 Commerciante e stalla del commerciante. 
    Per tali strutture, oltre alle informazioni di cui al  precedente
paragrafo 3 e 3.1, occorre registrare: 
      la classificazione dell'attivita' di  commerciante  scelta  tra
quelle presenti nella specifica tabella di decodifica; 
      la capacita' strutturale della stalla  del  commerciante,  come
risultante da autorizzazione sanitaria; 
      il numero e la data di rilascio  dell'autorizzazione  sanitaria
all'esercizio dell'attivita'. 
    Nel caso del commerciante ambulante di conigli, che  non  dispone
di una struttura fissa, il codice aziendale e' attribuito  alla  sede
legale della ditta. 
4. Registrazione variazioni dei dati aziendali. 
    Il detentore degli  animali,  direttamente  o  tramite  delegato,
registra in BDN, entro  sette  giorni  dall'evento,  le  informazioni
inerenti alla variazione dei dati  aziendali,  compilando  l'apposito
modulo informatizzato. 
    Se le informazioni sono state registrate in maniera corretta,  la
BDN genera un messaggio per il  Servizio  veterinario  dell'ASL  che,
entro sette giorni, registra in BDN  le  nuove  informazioni,  oppure
comunica al richiedente le modalita' per perfezionare la procedura. 
    L'avvenuta registrazione e' comunicata  dalla  BDN  all'operatore
richiedente tramite messaggio. 
5. Comunicazione cessazione attivita'. 
    Il detentore, direttamente o tramite delegato, registra  in  BDN,
entro  sette  giorni  dall'evento,  le  informazioni  inerenti   alla
cessazione  dell'attivita'  aziendale  compilando  l'apposito  modulo
informatizzato, indicando la data di cessazione. 
    Se le informazioni riguardanti la cessazione dell'attivita'  sono
state registrate in maniera corretta, la BDN genera un messaggio  per
il Servizio veterinario dell'ASL che, entro sette giorni, registra in
BDN tale comunicazione, oppure comunica al richiedente  le  modalita'
per perfezionare la procedura. 
    L'avvenuta registrazione e' comunicata  dalla  BDN  all'operatore
richiedente tramite messaggio. 
6. Registrazione delle movimentazioni in BDN. 
    Il detentore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN le
informazioni inerenti alle movimentazioni in entrata ed in uscita per
ciascuna partita o, se del caso, dei singoli animali,  compilando  la
dichiarazione di provenienza e destinazione degli  animali,  prevista
dal decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 e con le deroghe
temporali di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto. 
    Sono  esentati  da  tale  obbligo  solo  le  partite  di  animali
destinati ad allevamenti familiari di conigli. 
    In deroga all'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 28  giugno
2016, l'obbligo della compilazione informatica del modello 4 per  gli
animali  oggetto  del  presente  decreto  decorre   a   partire   dal
trentaseiesimo  mese  successivo  alla  pubblicazione  del   presente
decreto. 
    Nei casi in  cui  il  modello  4,  in  attuazione  delle  deroghe
previste dal predetto decreto ministeriale 28  giugno  2016,  non  e'
compilato con modalita' informatica, e'  obbligatorio  registrare  in
BDN, entro  sette  giorni  lavorativi  dall'evento,  le  informazioni
relative alle movimentazioni, per ciascuna partita o,  se  del  caso,
per i singoli animali. 
    Le movimentazioni di uscita e di ingresso di animali, da e  verso
mercati, fiere ed esposizioni, sono registrate  a  cura  dei  singoli
allevatori che se ne avvalgono,  ad  eccezione  delle  movimentazioni
verso gli allevamenti di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  h)  del
presente decreto. 
7. Registrazione delle macellazioni in BDN. 
    Il responsabile dello stabilimento di macellazione,  direttamente
o tramite  delegato,  registra  in  BDN,  entro  sette  giorni  dalla
macellazione, i seguenti dati: 
      a) per ciascuna partita macellata proveniente  da  aziende  sul
territorio nazionale: 
        la data dell'avvenuta macellazione; 
        l'identificativo  del  modello   4,   di   cui   al   decreto
ministeriale 28 giugno 2016; 
        l'identificativo aziendale  della  struttura  di  provenienza
degli animali; 
        il numero o il peso  degli  animali  macellati  distinti  per
specie; 
        le Informazioni per la catena alimentare (I.C.A.). 
    Il  responsabile  dello   stabilimento   di   macellazione   puo'
recuperare, attraverso specifici moduli informatici, le  informazioni
gia' inserite in BDN al momento della  elaborazione  informatica  del
modello 4 dalla struttura di  partenza  della  stessa  partita  degli
animali; 
      b) per ciascuna partita proveniente da altri Paesi, per  essere
direttamente macellata, sono richieste, oltre a  quelle  previste  al
precedente punto a), le seguenti informazioni: 
        Paese di provenienza; 
        estremi e data del certificato sanitario; 
      c) l'identificativo del singolo animale macellato, nel caso  di
specie animali identificati individualmente. 
    Ai fini della registrazione in BDN  delle  macellazioni,  i  dati
anagrafici degli stabilimenti  autorizzati  alla  macellazione  degli
animali  sono  recuperati,  tramite  cooperazione  applicativa,   dal
sistema informativo «Sintesi stabilimenti». 
8. Comunicazioni automatizzate. 
    Il CSN fornisce ai Servizi veterinari delle  ASL  competenti  per
territorio e a quelli delle regioni e delle province autonome tutti i
dati di competenza territoriale registrati  in  BDN,  sulla  base  di
schemi operativi e modalita'  documentate  e  comunica,  con  cadenza
giornaliera,  tutti  i  record  relativi  a  nuove  notifiche   o   a
segnalazioni di variazioni di dati esistenti. 
    Inoltre,  il   CSN   comunica   periodicamente   agli   operatori
responsabili dell'inserimento dei dati, l'elenco  delle  anomalie  in
BDN riscontrabili ex-post, al fine della loro regolarizzazione. 
9. Registrazione controlli eseguiti dai Servizi veterinari. 
    Il  Servizio   veterinario   dell'ASL   effettua   le   verifiche
periodiche, di cui all'art.  2,  comma  7  del  presente  decreto,  e
registra in BDN la data, il motivo e gli esiti del controllo. 
    La frequenza e la numerosita'  dei  controlli  e'  stabilita  dai
Servizi veterinari competenti, secondo  la  valutazione  del  rischio
attribuita all'azienda dal Servizio stesso, sulla base  di  parametri
epidemiologici, della capacita' strutturale  e  di  altre  condizioni
sanitarie rilevanti. In ogni caso, il numero dei controlli annui, per
ciascuna delle specie animali di cui al presente  decreto,  non  puo'
essere inferiore all'1% delle  aziende  presenti  nel  territorio  di
competenza. 
    Le aziende e gli allevamenti che in BDN risultano essere privi di
animali per piu' di dodici mesi  sono  controllati  obbligatoriamente
anche al fine di registrarne la cessazione di attivita'. 
Parte B: Procedure specifiche per alcune specie animali 
1. Anagrafe dei lagomorfi d'allevamento. 
    Per gli allevamenti di lagomorfi, oltre alle informazioni di  cui
alla parte A, paragrafo 3.1, occorre registrare: 
      l'orientamento produttivo  prevalente  dell'allevamento  scelto
tra i seguenti: 
        1. riproduzione/ciclo aperto  -  presenza  di  soli  soggetti
riproduttori; 
        2. ingrasso - presenza di soli capi destinati alla produzione
di carne: in tal caso occorre specificare il numero massimo  di  capi
da ingrasso allevabili contemporaneamente; 
        3. misto o ciclo chiuso  -  riproduzione  ed  ingrasso  nello
stesso allevamento: in tal caso specificare il numero massimo di capi
da ingrasso allevabili contemporaneamente; 
        4. accrescimento riproduttori  -  presenza  di  soli  giovani
riproduttori:  in  tal  caso  specificare  il  numero  di   fori   di
stazionamento o accrescimento; 
        5. faunistico/venatorio. 
    Per  l'orientamento  produttivo  «riproduzione»  e  «misto»  deve
essere indicato: 
      il numero di fori  nido,  ossia  delle  strutture  fisiche  che
ospitano  le  fattrici  per  il  parto  e  l'allattamento  fino  allo
svezzamento della nidiata; 
      il numero di fori maschio, ossia delle  strutture  fisiche  che
ospitano i maschi riproduttori; 
      la tipologia produttiva, scelta tra selezione - grand  parents,
con linee pure di riproduttori i cui nati sono destinati  a  divenire
riproduttori - e moltiplicazione - parents; 
      se  l'allevamento  e'  un  centro  di  produzione/raccolta   di
materiale seminale autorizzato. 
    La modalita' di allevamento scelto tra: 
      1. a terra; 
      2. in gabbia: in tal caso specificare se si fa  uso  di  gabbie
tipo parchetto. 
    L'indicazione dell'applicazione di quarantena/vuoto sanitario. 
    Il censimento annuo: a tal fine, il detentore  degli  allevamenti
di conigli non familiari registra  in  BDN,  direttamente  o  tramite
delegato, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il  numero  totale  di
conigli  di  eta'  superiore  ai  trenta  giorni  allevati  nell'anno
precedente, specificando  il  numero  di  fattrici,  di  rimonte,  di
conigli da ingrasso e il numero  di  animali  di  eta'  superiore  ai
trenta giorni morti in allevamento durante il periodo di riferimento.
Per gli allevamenti di lepri, occorre indicare il  numero  di  coppie
allevate durante l'anno. 
2. Anagrafe degli animali di cui all'allegato 2 -  Camelidi  e  altri
ungulati. 
    Per  gli   allevamenti   di   animali   delle   specie   previste
dall'allegato 2,  oltre  alle  informazioni  di  cui  alla  parte  A,
paragrafo 3.1, occorre registrare: 
      l'orientamento   produttivo   dell'allevamento   scelto    tra:
produzione di prodotti (latte, pelle, lana, carne); altre finalita'. 
    Il censimento annuo: a tal fine, il detentore  registra  in  BDN,
direttamente o tramite delegato, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
il numero totale di animali di eta' superiore ai  sei  mesi  allevati
nell'anno precedente e il numero di animali di eta' superiore ai  sei
mesi morti in allevamento durante il periodo di riferimento. 
3. Anagrafe degli allevamenti di elicicoltura. 
    Per gli allevamenti di chiocciole a scopo alimentare, oltre  alle
informazioni di cui alla parte A, paragrafo 3.1, occorre registrare: 
      l'orientamento produttivo scelto tra: 
        1. riproduzione o ciclo aperto (soli soggetti riproduttori); 
        2.  ingrasso  (solo  chiocciole  in  fase   di   ingrasso   e
finissaggio); 
        3. misto o ciclo chiuso (riproduzione e ingrasso nello stesso
allevamento). 
    La modalita' di allevamento individuata tra: 
      1. all'aperto; 
      2. al coperto; 
    3. sistema misto: riproduzione in ambiente controllato coperto  e
ingrasso all'esterno. 
                                                           Allegato 2 
 
                    ANIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 
 
    1. Mammiferi  appartenenti  all'ordine  Artiodactyla,  sottordine
Ruminantia  (yak,  gnu,  zebu',  cervo,  capriolo,  camoscio,  daino,
muflone, stambecco, antilope, gazzella, alce, renna). 
    2. Mammiferi  appartenenti  all'ordine  Artiodactyla,  sottordine
Tylopoda (cammello, dromedario, lama, alpaca, guanaco, vigogna). 

Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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Autore: Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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