ALLEVAMENTI E FISCALITA’

“Determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2018 – 2019”.
Anche gli allevamenti di tartarughe e i camelidi (Alpaca, Lama e Guanaco) hanno la tassazione in base al reddito agrario.
L’emanazione del decreto è prevista dall’articolo 32, comma 3 e dall’articolo 56, comma 5, del Tuir, ogni due anni, al fine di individuare:
per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, dell’articolo 32 del Tuir, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;
il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato e un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi, di cui all’articolo 56, comma 5, del Tuir, necessari per determinare il reddito d’impresa relativo alla parte eccedente per le attività di allevamento di animali esercitate oltre tale limite.
Il nuovo decreto, che riguarda il biennio 2018 – 2019, ha aggiunto le tartarughe e i camelidi (Alpaca, Lama e Guanaco) alle categorie di animali il cui allevamento, nei limiti previsti, dà luogo a reddito agrario

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D.M.-15-marzo-2019

Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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Autore: Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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