VITIVINICOLO: applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti
La domanda di aiuto è presentata entro il 31 maggio di ogni anno all’OP competente
Attività ammesse:
a) la riconversione varietale che consiste: 1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale; 2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
b) la ristrutturazione, che consiste: 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. È esclusa l’ordinaria manutenzione.
VITIVINICOLO: applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti
