Il Ministero, d’intesa con le regioni, nell’ambito delle misureinserite nel PNS e compatibilmente con la regolamentazionecomunitaria, prevede, con i relativi decreti attuativi, ladestinazione di specifiche risorse finanziarie ed i criteri dipriorita’ per quegli interventi di cui al comma 1 del presentearticolo. 1. Si definiscono eroici i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonche’ i vigneti situati nelle piccole isole. 2. Si definiscono storici, i vigneti la cui presenza e’ segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali vigneti e’ caratterizzata dall’impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici. a) i vigneti eroici sono individuati in base al possesso dialmeno uno dei seguenti requisiti: pendenza del terreno superiore al 30 per cento; altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusionedei vigneti situati su altopiano; sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni; viticoltura delle piccole isole; b) i vigneti storici di cui al precedente art. 2, comma 2, la cuipresenza sulla superficie/particella fin da data antecedente al 1960deve essere debitamente documentata, sono individuati dal possesso dialmeno uno dei seguenti requisiti: utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogodi produzione, debitamente documentate; presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o diparticolare pregio paesaggistico, come elencate nell’allegato 1. 2. Sono, altresi’, considerati storici: i vigneti appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro nazionaledei paesaggi rurali di interesse storico, purche’ la viticolturacostituisca la motivazione dell’iscrizione ed i vigneti presentino lecaratteristiche principali dell’iscrizione; i vigneti afferenti a territori che hanno ottenuto dall’Unesco ilriconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio diiscrizione nella lista dei siti Unesco, si riferisca esclusivamente oin modo complementare alla viticoltura; i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionalio individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione evalorizzazione di specifici territori vitivinicoli. Sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico Terrazzamento. Ciglionamentro. Rittochino. Cavalcapoggio. Girapoggio. Spina.
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