Se l’oggetto del trasferimento a titolo oneroso è un edificio, tale trasferimento non può mai essere riqualificato come cessione di area edificabile, nemmeno quando l’edificio è destinato alla successiva demolizione e ricostruzione o quando l’edificio non assorbe la capacità edificatoria del lotto su cui insiste.
Conseguentemente, in caso di cessione dell’edificio, la relativa plusvalenza non rientra fra i redditi diversi, considerato che la potenzialità edificatoria si è già consumata.
CLICCA QUI PER LEGGERE LA CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 23/E DEL Roma, 29 luglio 2020