Corte di Cassazione , Sezione n 2 Civile, ordinanza n 19580 del 09 luglio 2021 “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non e’ sufficiente, perche’, di per se’, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attivita’ materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprieta’, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa e’ svolta uti dominus”
USUCAPIONE: NON E’ SUFFICENTE LA DIMOSTRAZIONE DELLA COLTIVAZIONE PER ESERCITARE TALE DIRITTO
