Attività agricole, agroindustriali e della pesca – rifiuti i cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA
A seguito delle novità di cui al D.Lgs. 116 del 2020, i rifiuti derivanti dalle attività agricole, agroindustriale e della pesca sono classificati come speciali, compresi anche quelli derivanti da attività ad esse connesse, di cui all’art. 2135 del codice civile.
È opportuno inoltre richiamare quanto previsto nell’Allegato L-quater del TUA secondo il quale: “Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile” e nel successivo Allegato L-quinquies in base al quale: “Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile”.
Sulla base del complesso delle norme di settore -chiarisce il Ministero- si evince, in generale, per i rifiuti derivanti dalle attività agricole, agroindustriali e della pesca un’esclusione dall’applicazione del nuovo regime previsto per i rifiuti urbani.
Egr. Dr Santoni,
non conoscendo la materia pongo questa domanda ?
Una azienda agricola ( iscritta con P. Iva ) , con attivita’ di agriturismo collegata e’ tenuta al pagamento della TARI ?
Grazie e buon lavoro
si, perchè il rifiuto dell’agriturismo fa parte dei rifiuti soliti urbani, mentre quelli dell’azienda agricola sono speciali e non soggetti a tari