INCENTIVI GSE PER IL BIOMETANO
Altra occasione per le aziende agricole di poter iniziare a produrre biometano.
Un’attività molto interessante e da sviluppare.
Le agevolazioni sono concesse ai nuovi impianti di produzione di biometano che entrano in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022.
Nel decreto si indicano le colture energetiche erbacee di copertura, sia coltivate in purezza o in miscuglio tra loro, a condizione che siano inserite nelle rotazioni come precedenti le colture principali e
ad esse successive:
Favino (Vicia faba minor)
Erba medica (Medicago sativa L.)
Facelia (Phacelia spp.)
Loiessa (Lolium spp.)
Rapa invernale (Brassica rapa L.)
Senape abissina (Brassica carinata L.)
Sorgo (Sorghum spp.)
Tabacco (Nicotiana tabacum L.)
Trifoglio (Trifolium spp)
Triticale (Triticum secalotriticum)
Sulla (Hedysarum coronarium L.)
Veccia (Vicia sativa L.).
Materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati.
a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.
b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all’articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
c) Rifiuto organico come definito all’articolo183, comma 1 lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all’articolo183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all’uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all’ingrosso e dall’industria agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.
e) Paglia.
f) Concime animale e fanghi di depurazione.
g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.
h) Pece di tallolio.
i) Glicerina grezza.
l) Bagasse.
m) Vinacce e fecce di vino.
n) Gusci.
o) Pule.
p) Tutoli ripuliti dei semi di mais.
q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell’attività e dell’industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.
r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all’articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies).
s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.
t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.
u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell’articolo 2, comma 1, lettera a).