INCENTIVI GSE PER IL BIOMETANO

INCENTIVI GSE PER IL BIOMETANO
Altra occasione per le aziende agricole di poter iniziare a produrre biometano.
Un’attività molto interessante e da sviluppare.
Le agevolazioni sono concesse ai nuovi impianti di produzione di biometano che entrano in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022.
Nel decreto si indicano le colture energetiche erbacee di copertura, sia coltivate in purezza o in miscuglio tra loro, a condizione che siano inserite nelle rotazioni come precedenti le colture principali e
ad esse successive:
 Favino (Vicia faba minor)
 Erba medica (Medicago sativa L.)
 Facelia (Phacelia spp.)
 Loiessa (Lolium spp.)
 Rapa invernale (Brassica rapa L.)
 Senape abissina (Brassica carinata L.)
 Sorgo (Sorghum spp.)
 Tabacco (Nicotiana tabacum L.)
 Trifoglio (Trifolium spp)
 Triticale (Triticum secalotriticum)
 Sulla (Hedysarum coronarium L.)
 Veccia (Vicia sativa L.).
Materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati.
a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.
b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all’articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
c) Rifiuto organico come definito all’articolo183, comma 1 lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all’articolo183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all’uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all’ingrosso e dall’industria agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.
e) Paglia.
f) Concime animale e fanghi di depurazione.
g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.
h) Pece di tallolio.
i) Glicerina grezza.
l) Bagasse.
m) Vinacce e fecce di vino.
n) Gusci.
o) Pule.
p) Tutoli ripuliti dei semi di mais.
q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell’attività e dell’industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.
r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all’articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies).
s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.
t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.

u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell’articolo 2, comma 1, lettera a).

CLICCA QUI PER LEGGERE IL DECRETO

Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube