SOSTEGNO DEL MERCATO AVICOLO NEI SETTORI
DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME IN ITALIA.
: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 2019/1323 DEL 2 AGOSTO 2019
DOMANDE entro il 16 marzo 2020, con modalità stabilite
da ciascun Organismo pagatore
Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti dovranno accludere ai modelli di domanda,
predisposti da ciascun Organismo pagatore, per le misure oggetto di aiuto e nell’arco temporale
stabilito dal regolamento di esecuzione UE n. 2019/1323:
– Distruzione di uova da cova: copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento e copia del registro dell’incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova distrutte non abbiano potuto raggiungere l’incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento e copia del registro di allevamento;
– Trasformazione di uova da cova, uova da allevamento in gabbia e uova da allevamento a terra, anche all’aperto e biologiche, in ovoprodotti: copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna di uova da cova presso il centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro dell’incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova trasformate non abbiano potuto raggiungere l’incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro di allevamento;
– Mancato accasamento di pollame per tacchina da ingrasso, tacchino maschio da ingrasso, faraona, pollo da carne, anatra da ingrasso, gallina ovaiola allevata in gabbia, gallina ovaiola allevata a terra, pollastra allevata in gabbia, pollastra allevata a terra: copia del registro di allevamento, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Con riferimento alla richiesta di indennizzo non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico, come stabilito dall’ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile” e s.m.i.. Inoltre, come già stabilito dal MIPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell’ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell’abbattimento degli animali per le misure dell’aviaria l’indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario. Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.
– Soppressione di pollo, pollo rurale, tacchina e tacchino maschio: copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento. Nel caso di pulcini, copia del registro dell’incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito. – Perdita di produzione di riproduttori (per pollo da carne e tacchino): copia del registro di allevamento; copia della documentazione di movimentazione dei riproduttori e delle uova da cova compilata ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito; – Prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimento per pollastra standard, pollo da carne standard, cappone di dimensione fuori standard, tacchino e per giovane tacchino di dimensioni fuori standard: Copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento, con indicazione dei capannoni interessati e ogni documento utile a dimostrare il danno subito. Eventualmente copia del contratto di natura commerciale concernente la fornitura di animali. Al fine di garantire la corretta applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 del 2 agosto 2019, si segnala che nella versione in lingua italiana è presente un errore di traduzione. Infatti, all’articolo 3, paragrafo 1), lettera b), punto iii) viene erroneamente indicato un importo di 3,06 euro alla settimana per cappone di dimensione fuori standard, mentre nella versione inglese viene correttamente indicato un importo di 3,06 euro per cappone di dimensioni fuori standard.
SOSTEGNO DEL MERCATO AVICOLO NEI SETTORI DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME IN ITALIA.

Salve dott santoni volevo sapere se è possibile avviare un piccolo allevamento di galline x vendita uovo e carne ma nn dispongono di un terreno ci sono agliuti x iniziare e una domanda che ci facciamo io e mio fratello. ho 32 anni e sono disoccupato grz mille per la risposta
salve, le ho risposta per email. Buona giornata