SETTORE AVICOLO
SOSTEGNO DEL MERCATO AVICOLO NEI SETTORI
DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME IN ITALIA,
SCADENZA DOMANDA ENTRO l’11 marzo 2019
Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie per contenere la suddetta epidemia, nel periodo compreso tra il 30 aprile 2016 ed il 28 settembre 2017. 3 Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti dovranno accludere ai modelli di domanda predisposti da ciascun Organismo pagatore, per le misure oggetto di aiuto e nell’arco temporale stabilito dal regolamento di esecuzione UE n. 2018/1506: – Distruzione di uova da cova: copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento e copia del registro dell’incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova distrutte non abbiano potuto raggiungere l’incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento e copia del registro di allevamento; – Trasformazione di uova da cova, uova da allevamento in gabbia e uova da allevamento a terra, anche all’aperto e biologiche, in ovoprodotti: copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna di uova da cova presso il centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro dell’incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova trasformate non abbiano potuto raggiungere l’incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro di allevamento; – Declassamento di uova da cova in alimento per animali da compagnia: copia dei documenti del registro di allevamento, nonché ogni documento utile a dimostrare il danno subito; – Mancato accasamento di pollame per tacchina da ingrasso, tacchino maschio da ingrasso, faraona, pollo da carne, anatra da ingrasso, gallina ovaiola allevata in gabbia, gallina ovaiola allevata a terra e pollastra allevata a terra: copia del registro di allevamento, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Con riferimento alla richiesta di indennizzo non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico, come stabilito dall’ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile” e s.m.i.. Inoltre, come già stabilito dal MIPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell’ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell’abbattimento degli animali per le misure dell’aviaria l’indennizzo è concesso per 4 tutto il periodo del vuoto sanitario. Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana. – Soppressione di tacchina, tacchino maschio, pollo e pollo rurale: copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento. Nel caso di pulcini, copia del registro dell’incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito. – Perdita di produzione di riproduttori (per pollo da carne e tacchino): copia del registro di allevamento; copia della documentazione di movimentazione dei riproduttori e delle uova da cova compilata ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito; – Prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimento per pollastra standard, pollo standard, faraona, tacchino ed anatra da ingrasso: Copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento, con indicazione dei capannoni interessati e ogni documento utile a dimostrare il danno subito. Eventualmente copia del contratto di natura commerciale concernente la fornitura di animali. Le domande, recanti l’indicazione di tutti gli elementi previsti dal Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2018 e dal regolamento di esecuzione (UE n. 2018/1506, dovranno essere presentate presso l’Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla residenza/sede legale della persona fisica o giuridica titolare della stessa impresa, entro l’11 marzo 2019, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore. Gli Organismi pagatori, previa istruttoria, provvedono ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto entro e non oltre il 30 giugno 2019, come previsto dal Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 18 dicembre 2018.