All’atto costitutivo del diritto di servitù impresso su un terreno a destinazione agricola si applica l’aliquota dell’imposta di registro del 9 per cento e non l’aliquota del 15 per cento.Lo ammette l’agenzia delle Entrate nella risoluzione 4/E/2021, con la quale gli uffici periferici vengono invitati ad abbandonare il contenzioso derivante da avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia ha preteso di applicare l’aliquota del 15 per cento.Per la servitù, secondo la Cassazione, non c’entra nulla la natura del fondo (agricolo o non agricolo) su cui la servitù è impressa: per essa si applica in ogni caso l’aliquota del 9 per cento e mai quella del 15 per cento perché la parola «trasferimento» deve essere intesa in senso stretto, non comprensiva del concetto di «costituzione di diritto reale».
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