La sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nell’ordinanza 30 aprile 2020 n. 8430 (Pres. Stalla, Rel. Pepe) ha riiconosciuto la possibilità per una persona fisica di risultare IAP in più società semplici agricole. Mentre nelle società di capitali la persona IAP può essere riconosciuto solamente in una società.
REQUISITI FONDAMENTALI PER LE QUALIFICHE IAP NELLE SOCIETA’:
– Il primo requisito è che la sócietà deve avere come oggetto esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse ex art 2135 cc (art 2);
– il secondo è che esse devono qualificarsi come società agricola (art 2);
– il terzo si differenzia in base al modello societario prescelto, laddove nel caso di società di persone almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di IAP, diversamente, nel caso di società in accomandita semplice (s.a.s.) almeno un socio accomandatario deve essere qualificabile come IAP, mentre per nelle società di capitali deve possedere il requisito di IAP almeno un amministratore.
QUALIFICA “IAP” (IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE) : una stessa persona fisica può essere IAP in diverse società di persone.
