POLIZZE ASSICURATIVE PER ATTIVITA’ VENTORIA: Adeguamento dei massimali delle polizze assicurative previste per la responsabilita’ civile verso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attivita’ venatoria.Art. 1 1. I massimali delle polizze assicurative previste per la responsabilita’ civile verso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attivita’ venatoria, indicati all’art. 12, comma 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiornati ai seguenti valori: a) euro 903.283,12 per ogni sinistro, quale importo complessivo ripartito nel seguente modo: 1. euro 677.462,34, quale massimale di copertura per ogni persona danneggiata; 2. euro 225.820,78 quale massimale di copertura nel caso di danni ad animali o cose; 3. nonche’ di polizza assicurativa per infortuni correlata all’esercizio dell’attivita’ venatoria, con massimale di euro 90.328,31 per morte o invalidita’ permanente. Art. 2 1. L’adeguamento dei massimali assicurativi di cui al precedente art. 1, decorre dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il pagamento del rateo di premio, connesso all’adeguamento dei massimali dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, potra’ essere riscosso dall’impresa di assicurazione alla prima scadenza utile.
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