PASCOLO MAGRO: ecco cosa fare una volta inserito in domanda UNICA (domanda PAC) 2019

Ai fini della corretta attivazione dei titoli in domanda, l’agricoltore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici. a) Sulle superfici individuate come Pratiche Locali Tradizionali (codice occupazione suolo 218) l’unica attività di mantenimento eseguibile è il pascolamento; pertanto, l’eventuale svolgimento di altre attività determina l’inammissibilità delle superfici. b) Sulle superfici individuate come pascolo magro (codici occupazione suolo 054, 063, 064, 103, 380, 382 e codici occupazione suolo 065, 460 e 461) il pascolamento non è obbligatorio come pratica di mantenimento, qualora l’agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno un’operazione colturale, secondo le modalità stabilite dagli Organismi pagatori. A partire dalla campagna 2019, qualora il mantenimento delle superfici occupate da pascolo magro sia eseguito con modalità diverse dal pascolamento, il beneficiario dichiarante deve depositare idonea documentazione comprovante l’esecuzione dell’attività stessa secondo le modalità stabilite dagli Organismi pagatori. In mancanza, le suddette superfici sono inammissibili. Inoltre, per le sole aziende prive di allevamenti (bovini, ovicaprini e equini) e che eseguono lo sfalcio è necessario fornire anche la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate. La documentazione è sottoposta a controlli da parte dell’Organismo pagatore competente, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici. In alternativa al deposito di documentazione, gli Organismi pagatori possono stabilire diverse modalità di controllo comprovanti l’esecuzione dell’attività di mantenimento. In ogni caso l’eventuale dichiarazione di mantenimento delle superfici occupate da pascolo magro con modalità diverse dal pascolamento è ritenuta elemento di rischio di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità ai fini della selezione dei campioni di controllo di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 809/2014. Per tali superfici è previsto un aumento (almeno 1%) della percentuale da sottoporre a controllo.

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Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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Autore: Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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