TASSAZIONE 2020 e 2021
per coltivatori diretti e IAP iscriti all’INPS – LEGGE FINANZIARIA APPROVATA
Estesa al 2020 l’esenzione Irpef per i redditi dominicali e
agrari dei terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola. Per il 2021, gli stessi
redditi concorreranno alla base imponibile Irpef al 50%.
Precisamente a pagina 67 del della legge finanziaria al Comma
183. All’articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « e 2019 » sono sostituite
dalle seguenti: « , 2019 e 2020 »; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« Per l’anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati nel
periodo precedente, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla
formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche nella misura del 50 per cento ».
IMPRENDITORI AGRICOLI
FLOROVIVAISTICI – legge finanziaria approvata
Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti
della floricoltura, acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei
limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori florovivaistici, il
reddito si calcola applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni
rilevanti ai fini Iva, il coefficiente di redditività del 5%.
A pagina n 89 della legge finanziaria, comma n 225. All’articolo 56-bis del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il
comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Per le attività dirette alla
commercializzazione di piante vive e prodotti
della floricoltura acquistate da imprenditori
agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti
del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli
florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei
corrispettivi delle operazioni registrate o
soggette a registrazione agli effetti dell’imposta
sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento ».
COLTURE ARBOREE PLURIENNALI – LEGGE FINANZIARIA
Incrementata del 20%, per il triennio 2020-2022, la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, con l’esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni.
A pagina 187 , comma 509. Ai soli fini della
determinazione
della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e
2022, a norma dell’articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese
sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali
sono incrementate del 20 per cento
con esclusione dei costi relativi all’acquisto dei
terreni.
RICAMBIO GENERAZIONALE IN AGRICOLTURA – LEGGE FINANZIARIA
A pagina n 187 , comma 510. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all’articolo 13, comma 4-quater, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
OLEOTURISMO – LEGGE FINANZIARIA
aziende agricole produttrici di olio di oliva
Le disposizioni dettate dalla legge di bilancio 2018 per l’enoturismo, in particolare la determinazione forfetaria dell’imponibile Irpef con un coefficiente di redditività del 25% e, a talune condizioni, l’applicazione di un regime forfettario Iva, dal 2020 sono estese alle attività di oleoturismo: visite nei luoghi di coltura, produzione o esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo; degustazione e vendita delle produzioni aziendali; iniziative didattiche e ricreative nei luoghi di coltivazione e produzione
A pagina n 188 , i seguenti due commi di interesse:
– comma 513. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di oleoturismo.
– comma 514. Con il termine « oleoturismo » si intendono tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
IMU E TASI UNIFICATE
Unificazione Imu Tasi – legge finanziaria
dal COMMA 738 al COMMA 783
Dal 2020, scompare il tributo per i servizi indivisibili e viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare, la cui disciplina, fondamentalmente, ricalca quella preesistente per l’Imu. L’aliquota di base è fissata allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento.
PUNTI ESSENZIALI PER IL SETTORE AGRICOLO DALL’UNIFICAZIONE IMU E TASI:
– AREE EDIFICABILI: Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del
2004, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
– TERRENO AGRICOLO: per terreno agricolo si intende il
terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
– RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE PER I SEGUENTI CASI:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un
tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
c) COMODATO TRA GENITORI E FIGLI: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a
condizione che il contratto sia registrato e Atti Parlamentari — 259 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
– FABBRICATI RURALI : L’aliquota di base per i fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento.
– TERRENI AGRICOLI: 752. L’aliquota di base per i terreni
agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
– ESENZIONE PAGAMENTO SU TERRENI AGRICOLI:
Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; Atti Parlamentari — 262 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla
base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.