DIGESTATO: NUOVA
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO
Art. 31-bis. – (Condizioni di equiparabilità) – 1. Sono
condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di
origine chimica: a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale
superiore al 70 per cento; b) un livello di efficienza di impiego superiore
all’80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; c) un’idonea copertura
dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida
ottenuta dalla separazione; d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa
emissività; e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con
sistemi GPS.
Art. 31-ter. – (Modalità di utilizzo) – 1. Al fine
di risanare le zone vulnerabili dall’inquinamento da nitrati, la quantità di
apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la
presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola
coltura.
2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e
di Bolzano possono disporre l’applicazione del digestato equiparato anche nei
mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli
effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da
escludersi nelle zone vulnerabili.
Art. 31-quater. – (Controlli) – 1. L’utilizzazione
agronomica del digestato equiparato è subordinata all’esecuzione di almeno due
analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate,
da trasmettere, a cura dell’interessato, alla competente autorità regionale o
provinciale. 2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte dai laboratori di
analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità
dei prodotti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari ».
PAGINE 192 E 193
FONDO PER L’AGRICOLTURA
BIOLOGICA: Al fine di dare attuazione a inter- venti a favore delle forme di
produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere
e distretti di agricoltura biologica e di ogni attività a queste connessa,
nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali è istituito un fondo denominato « Fondo per l’agricoltura biologica
», con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l’anno 2020 e a 5 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi,
nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo
limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
COMMA N 522 A PAGINA N 190
SISTEMI DI GESTIONE
AVANZATA DELLE AZIENDE AGRICOLE: blockchain, agricoltura di precisione ,
tracciabilità dei prodotti e processi innovativi.
Al fine di favorire l’efficienza economica, la redditività e
la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l’adozione e la
diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l’utilizzo delle
tecnologie innovative, sono concessi alle imprese agricole un contributo a
fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa
ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di
processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla
tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain.
Dotazione finanziaria di 1 milione di euro per
l’anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa.
COMMA 520 pagina 189
FILIERE AGRICOLE:
dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l’anno 2020 e di 14,5
milioni di euro per
l’anno 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli
investimenti delle filiere.
LEGGI A PAGINA 186
IMPRENDITORIA FEMMINILE
IN AGRICOLTURA: per le imprese agricole al femminile, concessione di mutui a
tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al
consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso
investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui di cui al comma 504 sono
concessi nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni
comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di
Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli. Dotazione finanziaria iniziale pari
a 15 milioni di euro per l’anno 2020.
COMMI 504 , 505 E 506 A PAGINA 185 E 186
INSEDIAMENTO GIOVANI
AGRICOLTORI: nuove
iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1°
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di ventiquattro
mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo
presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti.
Comma 503 pagina n 185
L’esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di
nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti
minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti « de minimis ».
ALLA PAGINA N 185
DANNI DA CIMICE
ASIATICA (Halyomorpha halys) –
Comma n 501 e n 502 a pagina 184 e 185
Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole
danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys), la
dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui
all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata
di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022.
Le imprese agricole ubicate nei
territori che hanno subìto danni dagli attacchi della cimice asiatica
(Halyomorpha halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze
assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all’articolo 1, comma
3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere
agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e
produttiva di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del
2004. Le regioni nel cui territorio si è verificato l’attacco da parte della
cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria
di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
PAGINE 184 E 185
INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI
STRUMENTALI NUOVI DA PARTE DI AZIENDE AGRICOLE – FINANZIARIA APPROVATA
Pagina n 48, Comma 123. Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito
agrario ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che
effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre
2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
è istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese
agricole, con la dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 che costituisce
limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono
stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo di cui al presente
comma.
GLI INVESTIMENTI CONSENTITI SONO:
Beni immateriali (software, sistemi e system
integration, piattaforme e applicazioni)
PAGINA N 48 , COMMA 123