LAVORO PRESTATO DA FAMILIARI SINO AL SESTO GRADO – DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

CORONAVIRUS: LAVORO PRESTATO DA FAMILIARI SINO AL SESTO GRADO.
E’ possibile l’utilizzo di familiari sino al sesto grado per le attività nelle aziende agricole in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, senza nessuna regolarizzazione ai fini INPS e INAIL
Riporto qui di seguito l’articolo 105
” All’articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, le parole «quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «sesto grado». Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126. ”

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Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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Autore: Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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