ESCLUSO IL PAGAMENTO IRAP PER LE AZIENDE AGRICOLE.
L’esclusione dall’IRAP riguarda, in sostanza, le attività per le quali in precedenza si applicava l’aliquota ridotta dell’1,9 per cento, ai sensi dell’abrogato comma 1 dell’art. 45 del citato d.lgs. n. 446 del 1997.
L’imposta continua, quindi, ad applicarsi con l’aliquota ordinaria per:
a) l’attività di agriturismo;
b) l’attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre
almeno un quarto dei mangimi necessari;
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c) le altre attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.
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