IMU: l’area agricola con permesso di costruire e comunicazione inizio dei lavoro, la rende edificabile.

La sezione tributaria della Cassazione con la sentenza 23234/2019 , conferma le precedenti sentenze 15566/2010 e 27096/2016 adducendo che : un’area edificabile con permesso di costruire e con la comunicazione al Comune dell’inizio dei lavori, è da considerare edificabile anche per i possessori coltivatori diretti e IAP, iscritti ai contributi INPS agricoli, i quali pertanto devono versare l’IMU come area edificabile e non agricola. Il tutto sino alla fine dei lavori urbanistici ed edilizi.

Di seguito il testo della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22214/2017 R.G. proposto da: Comune di Caldogno, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) giusta procura speciale autenticata dal Segretario Generale del Comune del 28 agosto 2017 autorizzato con delib. della Giunta Comunale n. 73 del 2 agosto 2017; – ricorrente – contro (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS); – intimati – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (Venezia), Sez. 1, n. 249/01/17 del 14 novembre 2016, depositata il 20 febbraio 2017, non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 luglio 2019 dal Consigliere Raffaele Botta; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Giacalone, che ha concluso chiedendo che sia accolto il ricorso. Preso atto che e’ presente per la parte ricorrente l’avv. (OMISSIS) che si riporta alle proprie difese. FATTI DI CAUSA La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno 2008 relativamente ad un’area edificabile di proprieta’ del contribuente che ne sosteneva (allegando la propria qualita’ di coltivatore diretto) il perdurante utilizzo agricolo, nonostante la stipula di una convenzione urbanistica denominata “Lottizzazione del (OMISSIS)” (4 ottobre 2014 a seguito della relativa approvazione con delib. del consiglio comunale 9 agosto 2004, n. 43) e del conseguente rilascio (4 maggio 2005) da parte del Comune del permesso di costruire con successiva comunicazione di inizio lavori (15 luglio 2005). Il ricorso era accolto in primo grado, e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale l’ente locale propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste il contribuente con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo e articolo 5, commi 2 e 6, nonche’ del Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 36, comma 2. 1.2. Il motivo dedotto e’ fondato, in quanto non emerge dall’accertamento condotto dal giudice di merito l’esistenza, nel caso, di quella condizione (a carattere forte perche’ destinata a superare l’edificabilita’ dell’area prescritta dagli strumenti urbanistici) di incompatibilita’ tra: – supposta persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo e – sfruttamento edilizio in atto del medesimo fondo che, ad avviso di questa Corte, osta all’applicabilita’ dell’agevolazione reclamata dal contribuente. Si vedano in proposito: – Cass. n. 15566 del 2010: “In tema di ICI, il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 2, comma 1, lettera b), nel considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, a condizione che sia posseduto e condotto dai soggetti indicati nell’articolo 9, comma 1 (coltivatori diretti od imprenditori agricoli) e che persista l’utilizzazione agro – silvo – pastorale mediante l’esercizio di attivita’ dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, si riferisce ad una situazione incompatibile con la possibilita’ dello sfruttamento edilizio dell’area, avente carattere oggettivo”; – Cass. n. 27096 del 2016: “In tema di ICI, nel periodo in cui il terreno agricolo sia distolto dall’esercizio delle attivita’ previste dall’articolo 2135 c.c., poiche’ su di esso sono in corso opere di costruzione, demolizione, ricostruzione o esecuzione di lavori di recupero edilizio, la base imponibile e’ costituita, giusta il Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 5, comma 6, dal valore dell’area utilizzata a tale scopo, la quale, per tale motivo, e’ considerata fabbricabile, indipendentemente dal fatto che lo sia, o non, in base agli strumenti urbanistici, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, venendo meno la ragione agevolativa della natura agricola, connessa ai rischi di tale attivita'”. 1.3. Ne emerge con chiarezza l’orientamento di questa Corte in ordine alla corretta interpretazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 6, cui, come fondatamente rilevato nel ricorso in esame, non si e’ adeguato il giudice di merito. Quest’ultimo, in particolare, ha peraltro dato rilievo decisivo ad una perizia di parte, relativa alla presenza di ortaggi in un’epoca di molto posteriore all’annualita’ oggetto di accertamento ed in contraddizione con la Relazione Geologica e Geotecnica redatta il data 4 giugno 2008 che certifica lo stato “incolto” del terreno in questione. 2. Pertanto il ricorso deve esser accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione che provvedera’ anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione.

Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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Autore: Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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