AGEA chiarisce in maniera precisa e puntuale , le caratteristiche del giovane agricoltore ai fini del premio maggiorato sulla domanda Pac.
Definizione del giovane agricoltore L’art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che per “giovane agricoltore” si intende una persona fisica: a) che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda o che sia già insediata in un’azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell’ambito del regime di pagamento di base a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013 E b) che non ha più di 40 anni nell’anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a). Ai fini del controllo dell’insediamento di cui alla precedente lettera a), si verifica, quindi, il primo insediamento in assoluto in un’azienda agricola o l’insediamento nei cinque anni precedenti l’anno di presentazione della domanda del premio giovane o della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”. In caso di ditta individuale, l’insediamento è verificato avendo riguardo alla data di apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01). In caso di persona giuridica, l’insediamento è verificato avendo riguardo alla data in cui il soggetto “giovane” entra a far parte della compagine sociale, assumendo il controllo effettivo e duraturo della società. Sempre in relazione al requisito di cui alla precedente lettera a), i Servizi della Commissione, con nota Ares (2017) 3865027 del 2 agosto 2017, hanno precisato che un soggetto “giovane” può essere tale e attribuire la qualifica di giovane ad un’azienda agricola (ditta individuale/persona giuridica) 4 una sola volta. Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto “giovane” rivesta una posizione di controllo in più aziende agricole (ditta individuale o persona giuridica), il premio è erogabile una sola volta e precisamente in favore dell’azienda agricola nella quale il soggetto “giovane” risulta essersi insediato per la prima volta. Inoltre, per lo stesso principio, il medesimo soggetto “giovane” non può attribuire, anche in campagne diverse, la qualifica di giovane ad un’azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica) ai fini del pagamento del premio giovane ed una seconda volta, ad un’altra azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica), ai fini dell’attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore” o viceversa. Con riferimento al requisito anagrafico di 40 anni di cui all’art. 50, paragrafo 2, lett. b), del Reg. (UE) n. 1307/2013, si precisa che lo stesso deve essere posseduto dall’agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda con richiesta di aiuto del pagamento del premio giovane agricoltore o nell’anno di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”. Con riferimento al pagamento del premio giovane, ricorrendone tutti gli altri requisiti, l’agricoltore ha diritto a percepire per un massimo di cinque anni il pagamento in questione, anche se ha superato i 40 anni d’età. Nell’allegato tecnico 1 alla presente circolare sono riportati alcuni esempi di concreta applicazione del quadro normativo sopra descritto. Nel caso delle persone giuridiche, l’art. 49 del Reg. (UE) n. 639/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 2016/141, stabilisce che il requisito di giovane agricoltore è soddisfatto in presenza di un giovane agricoltore ai sensi dell’art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 che esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell’ambito del regime per i giovani agricoltori. Ai fini della verifica che il giovane agricoltore eserciti un controllo effettivo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, i Servizi della Commissione, anche nell’ambito delle risultanze dell’esito dell’audit svolto in materia nel mese di dicembre 2017, hanno ribadito che il controllo in questione deve essere eseguito considerando i seguenti elementi: 1. Il giovane agricoltore detiene una quota rilevante del capitale; 2. Il giovane agricoltore è in grado di partecipare al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della persona giuridica; 3. Il giovane agricoltore provvede alla gestione corrente della persona giuridica. Tali principi devono essere applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie. Pertanto, la verifica del controllo della società da parte del giovane agricoltore è eseguita secondo i criteri sotto riportati: 1. SOCIETA’ DI CAPITALI a) Società per azioni (S.p.A.) e società a responsabilità limitata (Srl) 5 • Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti condizioni: a. colui che possiede oltre il 50% del capitale sociale E che esercita poteri di gestione dell’attività di ordinaria amministrazione in qualità di consigliere, come risultanti da visura camerale. b. colui che possiede una quota del capitale sociale pari o inferiore al 50% E riveste cariche di tipo gestionale per le quali è investito della rappresentanza legale, quali: i. Amministratore unico; ii. Amministratore delegato; iii. Presidente del CdA. b) Società cooperative a responsabilità limitata (SCARL) • Esercita il controllo qualunque socio amministratore. c) Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.) • Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti condizioni: i. il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, possieda la pienezza di poteri in materia di attività di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza della società (assenza di deleghe), come risultante da visura camerale. 2. SOCIETA’ DI PERSONE a) Società semplice (s.s.) • Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale. b) Società in nome collettivo (snc) • Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalle quote di capitale possedute, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale. 6 c) Società in accomandita semplice (s.a.s.) • Esercita il controllo colui che rientra in una delle seguenti condizioni: i. il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale. Il presente paragrafo trova applicazione sia ai fini dell’istruttoria del pagamento per il premio giovane agricoltore che per l’istruttoria della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”. 3. Pagamento del premio per il giovane agricoltore Il pagamento del premio per il giovane agricoltore è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all’aiuto e richiesta dello stesso nella domanda unica di pagamento. Ai sensi dell’art. 17 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, l’importo del pagamento per il giovane agricoltore è pari al 50 % del valore medio dei diritti all’aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall’agricoltore e per un numero massimo di novanta ettari. Inoltre, l’art. 50, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1307/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 2017/2393, stabilisce che il pagamento per il giovane agricoltore è concesso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda di pagamento per il premio giovane agricoltore, purché tale presentazione avvenga nell’arco dei cinque anni successivi all’insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a). Tale periodo di cinque anni si applica anche agli agricoltori che hanno percepito il pagamento del premio per il giovane agricoltore in relazione a domande anteriori all’anno di domanda 2018. A seguito della suddetta modifica normativa, pertanto, si precisa che: • Ai fini del calcolo del numero degli anni per i quali si ha diritto a ricevere il pagamento, non si considerano più gli eventuali anni trascorsi tra l’insediamento e la prima presentazione della domanda per l’aiuto per il giovane agricoltore; • Coloro che hanno cessato di ricevere il pagamento in questione in ragione della formulazione originaria della norma, potranno ricominciare a percepirlo per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda di pagamento per il premio giovane agricoltore; 7 • I pagamenti non erogati nelle precedenti campagne per il decorso dei cinque anni massimi di pagamento calcolati secondo la formulazione originaria della norma non possono essere erogati, atteso che la modifica normativa in questione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2018. Si riporta, di seguito, un esempio esplicativo. • In applicazione della formulazione originaria dell’art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per il premio giovane agricoltore è concesso per un periodo massimo di cinque anni, eventualmente ridotto del numero di anni trascorsi tra l’insediamento e la prima presentazione della domanda per l’aiuto in questione • 2010: insediamento del giovane agricoltore • 2015: prima presentazione della domanda di pagamento per il premio giovane agricoltore e pagamento del premio • 2016: pagamento per il premio giovane agricoltore non eseguito • 2017: pagamento per il premio giovane agricoltore non eseguito In applicazione della nuova formulazione dell’art. 50, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per il premio giovane agricoltore è concesso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda di pagamento per il premio giovane agricoltore. Pertanto, il quinquennio decorre dall’anno 2015 e non più dall’anno 2010 ed è possibile riprendere i pagamenti del premio. Conseguentemente: • 2018: pagamento per il premio giovane agricoltore • 2019: pagamento per il premio giovane agricoltore (ultimo anno del quinquennio 2015 – 2019) Non è possibile erogare i pagamenti non eseguiti per le campagne 2016 e 2017 poiché la modifica normativa entra in vigore dal 1° gennaio 2018. Con riferimento al pagamento del premio in favore delle persone giuridiche ed in particolare al requisito del controllo durevole del soggetto “giovane”, l’art. 49 del Reg. (UE) n. 639/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 2016/141, prevede, tra le altre, la seguente condizione di ammissibilità: un giovane agricoltore ai sensi dell’art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell’ambito del regime per i giovani agricoltori. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il o i giovani agricoltori, in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell’ambito del regime per i giovani agricoltori, devono essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altri agricoltori. 8 L’art. 49, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce, inoltre, che il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori non è più concesso se tutti i giovani agricoltori che soddisfano i criteri di cui al punto precedente hanno cessato di esercitare il controllo sulla persona giuridica. Alla luce del quadro normativo sopra descritto, il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori è concesso alle persone giuridiche solo se il giovane o i giovani che attribuiscono la qualifica alla persona giuridica nel primo anno di richiesta di premio giovane continuano ad esercitare il potere di controllo effettivo della società in ogni anno successivo. A tale riguardo, infatti, i Servizi della Commissione, con nota Ares (2016)5927134 del 14 ottobre 2016, hanno precisato che qualora si verifichi un mutamento della compagine sociale e al posto del soggetto che ha dato il requisito di “giovane” alla persona giuridica nel primo anno di richiesta del premio subentra un nuovo soggetto “giovane” (non presente nel primo anno di richiesta del premio), la società non ha più diritto a percepire il pagamento del premio per il giovane agricoltore. Nell’allegato tecnico 1 alla presente circolare sono riportati alcuni esempi di concreta applicazione del quadro normativo sopra descritto. Il presente paragrafo trova applicazione ai fini dell’istruttoria del pagamento per il premio giovane agricoltore. 4. Controlli I controlli amministrativi sono eseguiti per mezzo di strumenti informatici sul 100% delle domande di richiesta del premio giovane agricoltore e sul 100% delle domande di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”. A tali controlli si aggiungono i controlli documentali su almeno il 5% delle domande presentate, conteggiando a tal fine sia le richieste del premio giovane che le richieste di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”. In particolare, il controllo documentale da eseguirsi tramite visura camerale, anche storica, verifica che: • il soggetto “giovane” eserciti il controllo effettivo della società, secondo i parametri sopra descritti, distinti per tipologia societaria; • il soggetto “giovane” eserciti il controllo duraturo della persona giuridica, secondo i principi sopra descritti; • la data di primo insediamento del soggetto “giovane” dell’azienda che ha presentato la prima domanda di pagamento per il premio giovane agricoltore o la domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”, per verificare il rispetto dei requisiti relativi all’insediamento. In caso di esito negativo dei controlli documentali, si procede all’eventuale recupero dei premi già erogati. Inoltre, il mancato rispetto delle condizioni come sopra indicate determina l’applicazione del sistema sanzionatorio di cui all’art. 21 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatta salva, in ogni caso, l’applicazione 9 della clausola di cui all’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013 in caso di creazione artificiosa delle condizioni per l’ottenimento di contributi. 5. Modalità di calcolo del pagamento del premio giovane agricoltore Ai fini del calcolo dell’aiuto spettante all’agricoltore per il premio in questione, si applica la seguente procedura di calcolo del valore medio ponderato, calcolato esclusivamente nell’ambito dei titoli detenuti dal soggetto: (n. titoli * superficie associata ai titoli * valore titoli) / (superficie complessiva associata ai titoli) Il “valore dei titoli” da utilizzare in tale algoritmo corrisponde al valore del titolo in Euro/ha e non al valore nominale del titolo stesso. La determinazione dell’importo ammissibile viene effettuata a valle della procedura di seguito descritta: 1 – verifica del numero di titoli per i quali è stata richiesta l’attivazione; 2 – verifica delle superfici determinate (cfr. paragrafo 9.1 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.427); 3 – calcolo della differenza tra le superfici associate ai titoli di cui al punto 1 e le superfici determinate di cui al punto 2; 4 – determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto); 5 – calcolo della percentuale di scostamento: (superficie punto 4/superficie punto 3) *100; 6 – verifica della classe di esito nella quale si ricade (cfr. Tabella 2 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.427). L’importo ammissibile corrisponde alla superficie determinata, a valle dell’applicazione delle riduzioni e delle sanzioni, moltiplicata per l’importo medio.