FINANZIAMENTI A TASSI AGEVOLATI ALLE AZIENDE AGRICOLE ATTRAVERSO IL “PEGNO ROTATIVO”

Costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose. (20A04644) (GU Serie Generale n.215 del 29-08-2020)
La caratteristica del pegno rotativo consiste nella clausola di rotatività, con la quale le parti convengono sulla possibilità di sostituire il bene originariamente costituito in garanzia, senza che questa sostituzione comporti novazione del rapporto di garanzia, e sempre che il bene offerto in sostituzione abbia identico valore.
Si tratta di produzioni di qualità che, però, remunerano gli agricoltori dopo un lungo periodo di maturazione. Insomma, dal momento della produzione a quello dell’incasso legato alla vendita passa molto tempo. Per sostenerli nei loro sforzi, pertanto, ecco lo strumento del pegno rotativo: l’azienda ha la possibilità di ottenere da un istituto di credito le risorse finanziarie di cui ha bisogno con un tasso inferiore, mantenendo la disponibilità del bene per le successive fasi di maturazione ed affinamento e, una volta posto in vendita, sostituisce il bene vincolato con un altro bene che inizierà il processo di maturazione. Quindi, il pegno “ruota”, cioè si sposta di volta in volta sul nuovo bene prodotto quando quello precedentemente dato a garanzia viene venduto.

L’istituto finanziario avrà il vantaggio di fornire il credito con la garanzia del bene che, nel corso del tempo, acquisirà valore, il prestito verrà gestito dal richiedente che si occuperà di tutte le incombenze, comprese quelle di custodia e valorizzazione.
1. Il creditore, alla costituzione del pegno, provvede ad annotare per ogni operazione, su apposito registro conforme al facsimile di cui all’allegato 1, diverso per ogni creditore e conservato a cura del debitore, salvo diversa intesa tra le parti, le indicazioni di cui al medesimo allegato 1.
2. Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all’annotazione sul registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno, salvo che per i prodotti di cui al comma 4.
3. I registri sono annualmente vidimati da un notaio, salvo che per i prodotti di cui al comma 4.
4. Per i prodotti vitivinicoli e per l’olio di oliva, il debitore puo’ procedere all’annotazione nei registri telematici, di cui rispettivamente al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 e al decreto del medesimo Ministro 23 dicembre 2013, n. 16059, istituiti nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), delle informazioni di cui all’allegato 2. Il debitore provvede alla comunicazione al creditore di tale operazione entro il giorno successivo alla registrazione. Il creditore puo’ chiedere ed ottenere in sede contrattuale la visibilita’ dei registri di cui al presente comma.

Estinzione del pegno

1. La constatazione dell’estinzione totale o parziale dell’operazione sui prodotti DOP e IGP costituiti in pegno avviene mediante annotazione sul registro di cui all’allegato 1 o registrazione sul registro telematico di cui al comma 4 dell’art. 2.

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Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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Autore: Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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