DEPOSITO GASOLIO AGRICOLO – OBBLIGO REGISTRO CARICO E SCARICO PER POSSESSORI DI DEPOSITO CARBURANTE TRA I 5000 E I 10000 LITRI

Determinazione n.240433 del 27 dicembre 2019 – Modalità semplificate di tenuta del registro di c/s per depositi e impianti di distribuzione di prodotti energetici di cui all’art.5, c.1, lettera c) del D.L.124/2019 – pdf – pubblicata il 30/12/2019
I possessori di deposito di carburante con distributore , devono compilare il registro di carico e scarico presso l’impianto, all’interno delle rispettive contabilità aziendali,
su supporto elettronico ovvero cartaceo senza vidimazione dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente.
Il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio.
Le scritturazioni sono effettuate a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Agenzia.
Per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall’esercente alle ore 00:00 del primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.
Le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione.
Le scritturazioni di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori minori muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura.
Gli esercenti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all’Ufficio delle Dogane competente tramite PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce. Il prospetto e la relativa nota di trasmissione all’Ufficio delle Dogane sono allegati alle contabilità dell’impianto.
In fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell’esercente.
Il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.

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Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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Autore: Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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