Sulla base di quanto stabilito dal DM 4847/2015 per le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo sia extra agricolo, riportate nell’allegato I del DM 4847/2015 (vedi elenco sotto riportato), il primo controllo funzionale doveva essere effettuato già entro il 26 Novembre 2016; l’intervallo fra i controlli successivi non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data, per le aziende che usano le irroratrici per conto proprio. Elenco, non esaustivo, delle attrezzature utilizzate, sia in ambito agricolo sia extra agricolo, per la distribuzione di prodotti fitosanitari: A1) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo verticale (es. trattamenti su colture arboree) – irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga); – irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore; – dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico; – cannoni; – irroratrici scavallanti; – irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero. A2) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo orizzontale (es. diserbo colture erbacee) – irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d’aria con barre di distribuzione con larghezza di lavoro superiore a tre metri; – irroratrici con calate;- cannoni; – dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico; – irroratrici per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura; – irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono la miscela in forma localizzata, con larghezza della banda effettivamente trattata superiore a tre metri. A3) Macchine irroratrici impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette – irroratrici fisse o componenti di impianti fissi all’interno delle serre, come le barre carrellate; – irroratrici portate dall’operatore, quali lance, irroratrici spalleggiate a motore; – irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a tre metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga. A4) Altre macchine irroratrici – irroratrici montate su treni; – irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore. Si ricorda anche che le macchine sopra descritte, quando destinate ad attività in conto-terzi, avevano l’obbligo di effettuare il primo controllo funzionale entro il 26 novembre 2014 e successivamente i controlli debbono avere una cadenza biennale. Inoltre in ottemperanza a quanto stabilito dall’art 2 del DM 4847/2015, a partire dal 26 novembre 2018 è obbligatorio il controllo funzionale anche per le seguenti attrezzature: a) irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri; b) irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree. I controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a sei anni. Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a quattro anni. Si ritiene utile ricordare inoltre che il citato decreto esclude dal controllo le seguenti attrezzature: – irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall’operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale; – irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.
CONTROLLO FUNZIONALE E TARATURA DELLE MACCHINE IRRORATRICI
