“COMPENDIO UNICO”: Risposta n. 396 Agenzia delle Entrate . Applicazione agevolazione ‘compendio unico’ generale in caso ditrasferimento di fondo agricolo per successione.

ll compendio unico consente all’Imprenditore agricolo, iscritto nella posizione INPS come coltivatore diretto o Iap, di :• esenzione dall’imposta di bollo, ipotecaria, catastale e di registro e di ogni altro genere. Nessuna esenzione è prevista con riguardo a tributi diversi dalle imposte. Restano pertanto dovuti la tassa ipotecaria e i tributi speciali catastali;• riduzione ad 1/6 dei compensi notarili;• concessione di mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Questa agevolazione è prevista solo per il compendio montano al comma 3 dell’articolo 5-bis, decreto legislativo 97/1994.VINCOLI: – vietato il frazionamento dei terreni, fabbricati e pertinenze destinati in compendio per almeno 10 anni.-Per effetto di tale vincolo di indivisibilità tutti gli atti tra vivi, mortis causa o le disposizioni testamentarie che frazionano il compendio unico sono nulli. Afferma infatti il quarto comma dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 228/2001 come modificato dalla riforma del 2004 che “Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico“.L’Agenzia delle Entrate chiarisce cosa fare nel caso di successione ereditaria.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

Autore: Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.