ll compendio unico consente all’Imprenditore agricolo, iscritto nella posizione INPS come coltivatore diretto o Iap, di :• esenzione dall’imposta di bollo, ipotecaria, catastale e di registro e di ogni altro genere. Nessuna esenzione è prevista con riguardo a tributi diversi dalle imposte. Restano pertanto dovuti la tassa ipotecaria e i tributi speciali catastali;• riduzione ad 1/6 dei compensi notarili;• concessione di mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Questa agevolazione è prevista solo per il compendio montano al comma 3 dell’articolo 5-bis, decreto legislativo 97/1994.VINCOLI: – vietato il frazionamento dei terreni, fabbricati e pertinenze destinati in compendio per almeno 10 anni.-Per effetto di tale vincolo di indivisibilità tutti gli atti tra vivi, mortis causa o le disposizioni testamentarie che frazionano il compendio unico sono nulli. Afferma infatti il quarto comma dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 228/2001 come modificato dalla riforma del 2004 che “Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico“.L’Agenzia delle Entrate chiarisce cosa fare nel caso di successione ereditaria.
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