VITICOLTURA: SOSTEGNO AL SETTORE VITIVINICOLO. SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE SUL SIAN IL 15 NOVEMBRE

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE SUL SIAN IL 15 NOVEMBRE

CONTRIBUTO:

il 40% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese (cfr. paragrafo 5.1.1);

il  20% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da imprese classificabili come intermedie (cfr. paragrafo 5.1.1);

il 19% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da un’impresa classificabile come grande impresa (cfr. paragrafo 5.1.1).

La misura prevede il sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e il suo adeguamento alla richiesta di mercato e ad aumentare la competitività delle imprese anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l’efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili. Gli investimenti finanziati con la misura riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Destinatari del bando : Imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 del c.c., singoli o associati  e  Imprese di trasformazione.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BANDO

Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

DISPOSIZIONI PER L’USO AGRONOMICO DIRETTO DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE In applicazione dell’articolo 5, comma 4, del DM n. 5396 del 27/11/2008 modificato dal DM n. 7407 del 04/08/2010 – I° aggiornamento – REGIONE MARCHEGli usi alternativi previsti (articolo 5, comma 1 del DM n. 5396/2008 modificato dal DM n. 7407/2010) sono:

a) Uso agronomico diretto;

b) Uso agronomico indiretto;

c) Uso energetico;

d) Uso farmaceutico;

e) Uso cosmetico.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTIVA DELLA REGIONE MARCHE DA PAGINA 29

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VITICOLTURA: Campagna viticola 2020-2021

VITICOLTURA: Campagna viticola 2020-2021fermentazioni e le rifermentazioni in deroga al normale periodo di vendemmiaÈ fissato al 30 giugno il termine ultimo per le fermentazioni e rifermentazioni dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica con le menzioni “passito”, “vin santo”, “vendemmia tardiva” oppure facciano ricorso ad uve appassite o stramature nonché per i mosti di uve parzialmente fermentati con sovrapressione. Per i vini senza denominazione di origine e indicazione geografica, quali i vini ottenuti da uve appassite o vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta o altre tipologie di recipienti riempiti di uva pigiata unitamente in bucce, il termine ultimo per le fermentazioni e rifermentazioni è fissato al 30 giugno. Per il vino DO Colli di Conegliano “Torchiato di Fregona”, infine, la data ultima per il procedimento è fissata al31 agosto.Come ogni anno il Mipaaf individua con un proprio provvedimento, d’intesa con le Regioni, le tipologie di particolari vini per le quali possa essere consentitala fermentazione o la rifermentazione oltre il termine ultimo del 31 dicembre.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO DELLE POLITICHE AGRICOLE

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VITICOLTURA: autorizzazioni per nuovi impianti viticoli – annualita’ 2021

Ai sensi dell’art. 63 del regolamento (CE) n. 1308/2013 ai fini del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, per l’annualita’ 2021, e’ disponibile una superficie di 6760 ettari, pari all’1% della superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2020, integrata dalle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella annualita’ 2020.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL DECRETO DEL MINISTERO

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VITICOLTURA: Salvaguardia dei vigneti eroici o storici

Il Ministero, d’intesa con le regioni, nell’ambito delle misureinserite nel PNS e compatibilmente con la regolamentazionecomunitaria, prevede, con i relativi decreti attuativi, ladestinazione di specifiche risorse finanziarie ed i criteri dipriorita’ per quegli interventi di cui al comma 1 del presentearticolo. 1. Si definiscono eroici i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonche’ i vigneti situati nelle piccole isole. 2. Si definiscono storici, i vigneti la cui presenza e’ segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali vigneti e’ caratterizzata dall’impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici. a) i vigneti eroici sono individuati in base al possesso dialmeno uno dei seguenti requisiti: pendenza del terreno superiore al 30 per cento; altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusionedei vigneti situati su altopiano; sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni; viticoltura delle piccole isole; b) i vigneti storici di cui al precedente art. 2, comma 2, la cuipresenza sulla superficie/particella fin da data antecedente al 1960deve essere debitamente documentata, sono individuati dal possesso dialmeno uno dei seguenti requisiti: utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogodi produzione, debitamente documentate; presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o diparticolare pregio paesaggistico, come elencate nell’allegato 1. 2. Sono, altresi’, considerati storici: i vigneti appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro nazionaledei paesaggi rurali di interesse storico, purche’ la viticolturacostituisca la motivazione dell’iscrizione ed i vigneti presentino lecaratteristiche principali dell’iscrizione; i vigneti afferenti a territori che hanno ottenuto dall’Unesco ilriconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio diiscrizione nella lista dei siti Unesco, si riferisca esclusivamente oin modo complementare alla viticoltura; i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionalio individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione evalorizzazione di specifici territori vitivinicoli. Sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico Terrazzamento. Ciglionamentro. Rittochino. Cavalcapoggio. Girapoggio. Spina.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL DECRETO 30 giugno 2020  (GU Serie Generale n.240 del 28-09-2020)

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VITIVINICOLO: applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti

VITIVINICOLO: applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti
La domanda di aiuto è presentata entro il 31 maggio di ogni anno all’OP competente
Attività ammesse:
a) la riconversione varietale che consiste: 1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale; 2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
b) la ristrutturazione, che consiste: 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. È esclusa l’ordinaria manutenzione.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CIRCOLARE AGEA

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VITICOLTURA: sistema di autorizzazioni per NUOVI impianti viticoli Circolare AGEA.11517.2020 del 13 febbraio 2020

VITICOLTURA: sistema di autorizzazioni per NUOVI impianti viticoli
Circolare AGEA.11517.2020 del 13 febbraio 2020
La suddetta circolare definisce le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti, per i reimpianti viticoli e per la costituzione e l’aggiornamento del Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013.
Le autorizzazioni sono concesse ai richiedenti che presentano apposita domanda all’Autorità competente. La presentazione della domanda e la successiva concessione dell’autorizzazione sono effettuate tramite le applicazioni software implementate all’interno dei sistemi informatici degli OP/Regioni competenti. Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili tra produttori (tranne le eccezioni successivamente definite).

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TRATTAMENTO VINO E MOSTI

Impiego dell’isotiocianato di allile nel trattamento dei vini e dei mosti. (20A00710) (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2020)

E’ consentito l’impiego di dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile per il trattamento del vino e del mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, in concentrazione non superiore a:
mg 5/g per i supporti di circa 1 grammo;
mg 17/g per i supporti di circa 7 grammi;
mg 20/g per i supporti di circa 20 grammi.
Nel vino non deve essere presente alcuna traccia di isotiocianato di allile. Detto trattamento non dovra’ comunque lasciare nel vino alcun odore e sapore di isotiocianato di allile.

L’utilizzo per combattere la fioretta, che è lo strato biancastro sulla superficie del vino che si forma quando il vino entra in contatto con l’aria e assorbe l’ossigeno. Il vino di conseguenza si ossida e inacidisce.

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DECRETO 23 gennaio 2020 

Impiego dell’isotiocianato di allile nel trattamento dei vini e dei mosti. (20A00710) (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2020)

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VITIVINICOLO: Disposizioni nazionali riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

VITIVINICOLO: Disposizioni nazionali riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Seguiranno poi le direttive di ogni Regione. La domanda di aiuto è presentata all’OP entro 31 maggio.
Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono: a) la riconversione varietale che consiste: 1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale; 2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo. b) la ristrutturazione, che consiste: 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto; c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. È esclusa l’ordinaria manutenzione. Le varie modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse di cui sopra, prendono il nome di Azioni. Qualora si effettuino le attività, di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario: I. mediante l’utilizzo di un’autorizzazione in suo possesso; 14 II. con l’impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso; III. estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione. È, comunque, necessario che vengano rispettate le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Superficie minima per le Operazioni La superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell’intervento comunitario è di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari. Le Regioni possono derogare ai predetti limiti, con la determinazione di cui all’articolo 2, comma 2 del citato DM n. 1411 del 3 marzo 2017.
Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:
a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura; b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione. La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l’importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha. Essa è calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, e successive modificazioni. Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l’azione è realizzata con l’impegno ad estirpare un vigneto. Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b), è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate, in una delle seguenti forme: 1) sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha; 2) sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate secondo le modalità stabilite all’articolo 24 del regolamento di esecuzione, e, comunque, con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 €/Ha, elevato a 15.000 €/Ha nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, tenendo presente quanto disposto dell’articolo 44 del regolamento delegato e dell’articolo 24 del regolamento di esecuzione. Le Regioni stabiliscono la modalità di erogazione dell’aiuto e la comunicano al Ministero. Esse sono responsabili per eventuali difformità rispetto a quanto stabilito all’articolo 46 comma 6 del regolamento, riscontrate dagli auditors comunitari nel corso delle prescritte visite di controllo. Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica le Regioni possono elevare gli importi di cui alla lettera b), punto 2, fino al raggiungimento dell’importo medio di 22.000 €/Ha, elevato a 24.500 €/Ha nelle Regioni classificate come regioni meno sviluppate, sia che il pagamento avvenga sulla base delle tabelle standard dei costi unitari che sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

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REGISTRO VITIVINICOLO TELEMATICO

Sono esonerati:

– i titolari di stabilimenti enologici di produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o ristorazione. La dichiarazione di produzione vitivinicola e la dichiarazione di giacenza costituiscono documentazione sostitutiva dei registri;
– gli esercenti l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti vitivinicoli confezionati che non effettuano alcuna trasformazione o manipolazione. Ilcomplesso della documentazione accompagnatoria costituisce
documentazione sostitutiva dei registri;
– coloro che detengono in luoghi diversi dagli stabilimenti, dai depositi e dagliacetifici, i prodotti vitivinicoli tal quali, senza porre in essere alcuna trasformazione o manipolazione, per utilizzarli esclusivamente come ingredienti nella preparazione di alimenti e bevande diversi dai prodotti vitivinicoli, quali
mosti, vini e aceti, dai succhi di frutta, dai prodotti vitivinicoli aromatizzati e dalle bevande spiritose;
– i vettori o gli spedizionieri che detengono nei propri locali prodotti vitivinicoli confezionati. Il complesso della documentazione accompagnatoria costituisce
documentazione sostitutiva dei registri;
– i soggetti che effettuano attività di ricerca e sperimentazione, che detengono,in impianti a ciò appositamente destinati, esclusivamente prodotti vitivinicoli sottoposti a pratiche e trattamenti enologici sperimentali autorizzati;
– i rivenditori al minuto e i rivenditori di uve da vino che vendono esclusivamentea soggetti privati non tenuti alla presentazione della dichiarazione vitivinicola;
– i rivenditori di bevande da consumare esclusivamente sul posto;
– gli operatori viticoltori non vinificatori e quelli che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere all’acquisto di altri prodotti, a condizione che non effettuino alcuna pratica enologica ed operazione di imbottigliamento. In tal caso l’obbligo della registrazione delle operazioni è assolto con la presentazione della dichiarazione di “raccolta uve e produzionevitivinicola” e con l’annotazione delle entrate e delle uscite in un modello cartaceo costituito da un’unica scheda sottoposta a vidimazione.
– i soggetti che non dispongono di stabilimenti e che detengono, presso i propri depositi, per la successiva rivendita all’ingrosso o al minuto, esclusivamente prodotti vitivinicoli confezionati da terzi, compresi coloro che hanno fatto imbottigliare, oppure che hanno fatto vinificare o produrre ed imbottigliare, da terzi per loro conto, a partire da prodotti vitivinicoli propri o acquistati. In tal caso la tracciabilità è garantita dalla documentazione accompagnatoria e
dai registri detenuti dai terzisti coinvolti.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA GUIDA

Dott. Alessio Santoni

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