1. L’indicazione del luogo di provenienza delle carni di cui
all’art. 2 include le seguenti informazioni:
«Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)»;
«Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali)»;
«Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali)» .
2. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l’indicazione dell’origine puo’ apparire nella forma: «Origine: (nome del paese)». La dicitura «100% italiano» e’ utilizzabile solo quando ricorrano le condizioni del presente comma e la carne e’ proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.
3. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o piu’ Stati membri dell’Unione europea, l’indicazione dell’origine puo’ apparire nella forma: «Origine: UE».
4. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o piu’ Stati non membri dell’Unione europea, l’indicazione dell’origine puo’ apparire nella forma: «Origine: extra UE».
5. Qualora l’indicazione dell’origine di cui al comma 1 si
riferisca a piu’ di uno Stato, il riferimento al nome del paese puo’ essere sostituito dai termini «UE», «extra Ue» o «UE o extra UE», a seconda dei casi.
Categoria: SUINI
ALLEVAMENTO SUINI AD USO FAMILIARE
SCADENZA 30 NOVEMBRE:
Obbligo di registrazione in BDN delle aziende che detengono un solo suino per uso o consumo personale.
L’adozione di tale decisione da parte della Commissione e la conseguente entrata in vigore è prevista per il mese di novembre p.v. entro il quale termine tutte le aziende che detengono un solo suino dovranno essere registrate in BDN.
LEGGI QUI LA DIRETTIVA DEL MINISTERO