1. Ai sensi dell’art. 47 del regolamento (CE) 889/2008, comma 1,
lettera e) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
autorizzano, in determinate zone del proprio territorio, l’uso di
anidride solforosa, fino ad un tenore massimo fissato conformemente
al Reg. (CE) n. 606/2009, per singola campagna.
2. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sulla scorta
delle indicazioni contenute in uno specifico documento di indirizzo
«Linee Guida», emanato dal Ministero in accordo con le Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano entro tre mesi dell’entrata in
vigore del presente decreto, determinano i criteri che giustificano
il ricorso alla deroga ed accertano la sussistenza delle condizioni
meteorologiche. La documentazione attestante l’accertamento delle
condizioni meteorologiche eccezionali che hanno determinato il
deterioramento della situazione sanitaria delle uve biologiche a
causa di gravi attacchi batterici o micotici e’ conservata dalle
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e tenuta a
disposizione dell’autorita’ competente nazionale.
3. Gli operatori comunicano all’Organismo di controllo, cui e’
assoggettata la propria attivita’, il ricorso alla deroga e
conservano i documenti contabili dai quali risulta che si sono
avvalsi della deroga, compreso il provvedimento regionale di cui al
paragrafo precedente, per cinque anni.
4. Gli Organismi di controllo, entro il 30 giugno della campagna
vitvinicola interessata, comunicano alle Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano, competenti per territorio, l’elenco degli
operatori che si sono avvalsi della deroga.
5. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro
dieci giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui a primo
paragrafo, ne danno comunicazione al Ministero. Le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, entro la fine della campagna
vitivinicola interessata, devono altresi’ inviare al Ministero,
l’elenco degli operatori che usufruiscono della deroga.
L’operatore, per ciascuna campagna, trasmette una richiesta per
la fornitura dei prodotti e delle sostanze elencate e contrassegnate
con asterisco all’allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008,
ottenuti con metodo biologico o ottenuti da materie prime biologiche,
ad almeno due fornitori.
L’operatore e’ autorizzato a utilizzare, qualora le richieste
suddette abbiano esito negativo, i corrispondenti prodotti e sostanze
non ottenuti con metodo biologico o non ottenuti da materia prime
biologiche esclusivamente per la campagna vitivinicola di
riferimento.
L’operatore inoltra le richieste a mezzo fax o posta elettronica
certificata e conserva, insieme alle relative risposte, l’intera
documentazione rendendola disponibile alle autorita’ competenti e
agli Organismi di controllo.
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