DECRETO FILIERE BIOLOGICHE

DECRETO AGRICOLTURA BIOLOGICA E FILIERE BIO

Criteri e modalita’ per l’attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica. (22A07049) (GU Serie Generale n.293 del 16-12-2022)

#FILIEREBIOLOGICHE

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Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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AGRICOLTURA BIOLOGICA

DEROGHE UTILIZZO SEMENTO E MANIFESTAZIONE INTERESSE

Per l’utilizzo di semi non biologici e quindi oltre a richiedere la deroga, attenzione che entro il 31 Luglio 2022 occorre compilare la manifestazione di interessi dell’utilizzo di seme non biologico.

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2023, per poter utilizzare, nell’anno 2023 semente convenzionale in deroga, per Frumento Duro, Frumento Tenero, Orzo, Avena, Farro Dicocco, Farro Monococco, Erba Medica e Trifoglio Alessandrino, sarà necessario aver prima inserito in BDS (Banca Dati Sementi) una manifestazione di interesse ad acquistare le sementi, tramite la funzionalità “Ordini”, per la specifica varietà, entro e non oltre il 31 luglio 2022.

MOLTO IMPORTANTE ONDE EVITARE DIFFIDE DALL’ENTE CERTIFICATORE

QUESTA VOLTA UNIONE EUROPEA E STATO ITALIANO AVETE ESAGERATO!!!!!!! COMPLICAZIONI E BUROCRAZIA A NON FINIRE!!!!!

Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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Distretto Biologico Unico delle Marche – REGIONE MARCHE

Tra gli obiettivi principali del patto del biologico: incrementare la superficie agricola utile coltivata a biologico; potenziare ricerca, la sperimentazione e formazione per migliorare qualità e produttività delle coltivazioni; tutelare la biodiversità; promuovere il consumo del biologico nelle mense e nei circuiti commerciali.

Questo progetto nasce dalla volontà di garantire agli imprenditori agricoli, piccoli e grandi, una sostenibilità economica sempre più robusta, consentendo loro di penetrare mercati con alto valore aggiunto, non raggiungibili singolarmente.

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Dott. Alessio Santoni

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AZIENDE BIOLOGICHE ED IN CONVERSIONE – PAP 2021

Presentazione dei PAP 2021: prorogato il termine di presentazione al 15 Maggio 2021Il termine di presentazione dei PAP viene, quindi, prorogato dal 31 gennaio al 15 maggio 2021.Con il DM n. 42241 del 28 gennaio 2021, il Mipaaf differisce il termine stabilito dall’art. 2 del Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 per la presentazione dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

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AZIENDA AGRICOLA MISTA , CON METODO BIOLOGICO E CONVENZIONALE.

ATTENZIONE ALLA NORMA DELLE “COLTURE PARALLELE” .Se un’azienda pratica tecniche coltivazione in biologico e in convenzionale su terreni diversi, ubicati su Comuni diversi, non può coltivare la stessa varietà su entrambi i terreni. Per quanto riguarda le piante, ciò si applica a varietà distinte facilmente distinguibili. Pertanto in via eccezionale è possibile coltivare su appezzamenti biologici ed appezzamenti convenzionali la stessa specie a condizione che le varietà coltivate siano differenti e facilmente distinguibili. Tutto ciò è indicato nell’articolo 11 REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento(CEE) n. 2092/91

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BIOLOGICO: PAP (programmi annuali di produzione).

La compilazione e l’invio telematico del PAP è stato prorogato al 15/05/2020, comunicato con il decreto del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE. DG PQAI – PQAI 01 – Prot. Interno N.0006514 del 30/01/2020.
FATE ATTENZIONE PERO’: chi inizia il biologico con la campagna 2019/2020 è bene che lo faccia il prima possibile poichè la normativa comunitaria definisce il periodo di conversione di una azienda, dalla data di presentazione della notifica ai successivi 2 anni per le erbacee e 3 per le arboree; in questa fase i prodotti provenienti da coltivazioni non possono essere etichettati come prodotti biologici, ad eccezione dei prodotti vegetali e derivati che possono riportare la dicitura “prodotti in conversione all’agricoltura biologica”. Cio’ significa ad esempio che se un’azienda presenta la notifica il 1 febbraio, il suo prodotto sarà biologico dopo 3 anni, quindi perderebbe un anno, vendendo il prodotto come in conversione e non biologico.

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COLTIVAZIONE OMEODINAMICA

Sperimentazione su 20 ettari di terreno in provincia di Macerata con tecnica di coltivazione omeodinamica. Le colture attuate saranno: 20 ettari di grano duro, 2 ettari di trifoglio da seme e 8 ettari di mais da pop corn.

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AGRICOLTURA BIOLOGICA ED ETICHETTATURA PRODOTTI BIOLOGICI: NUOVA NORMA EUROPEA

NUOVO REGOLAMENTO AGRICOLTURA BIOLOGICA
P8_TA-PROV(2018)0180
Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX
del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga
il regolamento (CE) n 834/2007 del Consiglio (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 –
2014/0100(COD))

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PRODOTTI VITIVINICOLI BIOLOGICI: nuova disciplina.

PRODOTTI VITIVINICOLI BIOLOGICI
NUOVO REGOLAMENTO
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

Circostanze calamitose

1. Ai sensi dell’art. 47 del regolamento (CE) 889/2008, comma 1,
lettera e) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
autorizzano, in determinate zone del proprio territorio, l’uso di
anidride solforosa, fino ad un tenore massimo fissato conformemente
al Reg. (CE) n. 606/2009, per singola campagna.
2. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sulla scorta
delle indicazioni contenute in uno specifico documento di indirizzo
«Linee Guida», emanato dal Ministero in accordo con le Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano entro tre mesi dell’entrata in
vigore del presente decreto, determinano i criteri che giustificano
il ricorso alla deroga ed accertano la sussistenza delle condizioni
meteorologiche. La documentazione attestante l’accertamento delle
condizioni meteorologiche eccezionali che hanno determinato il
deterioramento della situazione sanitaria delle uve biologiche a
causa di gravi attacchi batterici o micotici e’ conservata dalle
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e tenuta a
disposizione dell’autorita’ competente nazionale.
3. Gli operatori comunicano all’Organismo di controllo, cui e’
assoggettata la propria attivita’, il ricorso alla deroga e
conservano i documenti contabili dai quali risulta che si sono
avvalsi della deroga, compreso il provvedimento regionale di cui al
paragrafo precedente, per cinque anni.
4. Gli Organismi di controllo, entro il 30 giugno della campagna
vitvinicola interessata, comunicano alle Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano, competenti per territorio, l’elenco degli
operatori che si sono avvalsi della deroga.
5. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro
dieci giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui a primo
paragrafo, ne danno comunicazione al Ministero. Le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, entro la fine della campagna
vitivinicola interessata, devono altresi’ inviare al Ministero,
l’elenco degli operatori che usufruiscono della deroga.
L’operatore, per ciascuna campagna, trasmette una richiesta per
la fornitura dei prodotti e delle sostanze elencate e contrassegnate
con asterisco all’allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008,
ottenuti con metodo biologico o ottenuti da materie prime biologiche,
ad almeno due fornitori.
L’operatore e’ autorizzato a utilizzare, qualora le richieste
suddette abbiano esito negativo, i corrispondenti prodotti e sostanze
non ottenuti con metodo biologico o non ottenuti da materia prime
biologiche esclusivamente per la campagna vitivinicola di
riferimento.
L’operatore inoltra le richieste a mezzo fax o posta elettronica
certificata e conserva, insieme alle relative risposte, l’intera
documentazione rendendola disponibile alle autorita’ competenti e
agli Organismi di controllo.

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Dott. Alessio Santoni

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