Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sezione 3 , Sentenza, 10 ottobre 2022, n. 8670
Categoria: ATTIVITA’ CONNESSE – AZIENDE AGRICOLE
ATTIVITA’ DI SGOMBERO NEVE DA PARTE DI AZIENDA AGRICOLA
L’attività di sgombero neve esercitata principalmente mediante l’utilizzo del trattore, mezzo normalmente impiegato nell’esercizio dell’attività agricola, è qualificabile sulla base delle disposizioni richiamate come attività connessa all’agricoltura rientrante nell’articolo 56-bis del TUIR, come tale soggetta ad IRAP.
Per ciò che concerne il quesito afferente la deduzione IRAP di cui al comma 4-bis dell’articolo 11, la richiamata disposizione prevede che “Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi: a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91; c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91; d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91”. La successiva lettera d-bis) stabilisce che “per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l’importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250”. Detta lettera statuisce un incremento delle deduzioni forfettarie riconosciute dalle lettere precedenti (da a a d) ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del d.Lgs. n. 446 del 1997, ovvero: – società di persone commerciali (e società equiparate) e persone fisiche esercenti attività commerciale; – persone fisiche e società semplici (nonché società equiparate) esercenti arti e professioni. 5 che dichiarino valori della produzione non eccedenti i limiti evidenziati. L’incremento, originariamente fissato rispettivamente in 2.500 (lett. a) euro 1.875 (lett. b) euro 1.250 (lett. c) ed euro 625 (lett. d) è stato ulteriormente potenziato per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 123 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che ha sostituito la lettera d-bis).
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